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Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto che proroga, per l'obbligo di stipulare un'assicurazione per eventi catastrofali, accolte le richieste di Confesercenti.
Il termine del 1° aprile viene spostato:
- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Il Disturbo da Gioco d'Azzardo è un fenomeno sociale pericoloso ed in continua crescita che può essere efficacemente affrontato solo con la partecipazione responsabile di ognuno. I gestori di sale da gioco e locali in cui siano installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, durante il normale svolgimento della propria attività, hanno la possibilità di riconoscere i segnali di una dipendenza. Un adeguato approccio comunicativo nella relazione con il cliente e la tempestiva attivazione della rete territoriale può aiutare concretamente il soggetto a rischio e prevenire le conseguenze del comportamento compulsivo, dannoso per il singolo quanto per la collettività.
Secondo l'art. 4, comma 1, lettera g) della Legge Regionale 28/2019 i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività. Il corso fornisce al gestore gli strumenti adatti per affrontare in maniera efficace il rapporto con i clienti a rischio di sviluppare un Disturbo da Gioco d'Azzardo.
31 maggio 2025 termine ultimo per frequentare il corso obbligatorio per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse nonché gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, ossia le cosiddette new slot e le VLT. Il corso della durata di 4 ore si svolgerà online e al termine sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione. Le iscrizioni al Corso sono aperte al seguente link: https://entegestori.aulss3.veneto.it accedendo con SPID e/o CIE. Il costo di iscrizione è pari a € 100,00 a persona (esente IVA)
Per coloro che entro il 31 maggio non avranno ottemperato l’obbligo formativo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 1.500 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco e da euro 2.000 a 6.000 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco/scommesse. L’iter prevede inoltre una diffida ad assolvere all’obbligo formativo entro 60 giorni, periodo nel quale gli apparecchi da gioco dovranno rimanere spenti, e in caso di 3 violazioni in un biennio la rimozione degli apparecchi stessi, anche con pagamento delle sanzioni regolarmente assolto.

Attenzione dal 1° al 30 aprile, si aprirà la finestra per presentare la domanda di riconoscimento nell’Elenco Regionale dei Luoghi Storici del Commercio. Un’opportunità unica per tutte le attività che, da almeno 40 anni, sono punto di riferimento per la comunità e soddisfano i requisiti richiesti. Questo riconoscimento rappresenta non solo un prestigioso tributo alla tradizione commerciale, ma anche un’opportunità per valorizzare il proprio esercizio e dare maggiore visibilità al vostro impegno nel mantenere viva la storia del commercio locale.
Chi può fare domanda?
Possono accedere a questa iniziativa tutte le attività del commercio, somministrazione, ricezione e botteghe artigiane con apertura al pubblico da almeno 40 anni ed in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa regionale.
Confesercenti è al vostro fianco!
Per supportarvi nella preparazione della domanda e nella raccolta della documentazione richiesta, Confesercenti offre un servizio dedicato per semplificare ogni passaggio e rendere il processo il più fluido possibile. Se desiderate ricevere il nostro supporto, vi invitiamo a contattarci presso la sede Confesercenti a
Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di essere riconosciuti come un pilastro della storia commerciale della nostra regione.

Come comunicato lo scorso 28 febbraio con nota dell’Ufficio Legislativo, il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del MEF 30 gennaio 2025, n. 18, attuativo della normativa in materia di obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali (legge n. 213/2023, art. 1, commi 101 e seguenti). Come è noto, tali norme obbligano gli iscritti nel Registro delle imprese a stipulare entro il prossimo 31 marzo contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da terremoti, frane, alluvioni, esondazioni e inondazioni.
In caso di mancata stipula dei contratti di assicurazione entro il 31 marzo 2025, pur non essendo previste sanzioni, le imprese obbligate rischiano di non ottenere contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione degli eventi calamitosi e catastrofali.
Gli obblighi riguardano ovviamente anche le imprese del commercio su aree pubbliche, tenute, come le altre, ad iscriversi nel Registro delle imprese. Va comunque considerato che fra i beni che vanno coperti da assicurazione obbligatoria non sono contemplati le merci e i mezzi iscritti al PRA. Sono invece da assicurare contro i predetti rischi magazzini, macchinari e attrezzature.
Confesercenti ha firmato, insieme ad altre Associazioni datoriali, una lettera con cui chiede alla Presidente del Consiglio un urgente intervento di proroga del termine del 31 marzo, in modo da dare alle imprese la possibilità di essere informate e poter effettuare scelte consapevoli, valutando in tempi ragionevoli le offerte sul mercato di polizze conformi alla legge e i relativi costi.
Si consideri che vi sono ancora nella normativa aspetti poco chiari, tali da comportare la possibilità che vengano stipulate polizze a copertura di situazioni non contemplate dalle norme, oltre al fatto che le imprese assicuratrici hanno tempo fino al 28 marzo per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre, e ad oggi non è attivo il portale IVASS per la comparabilità dei contratti.
Si ritiene dunque - come suggerito sempre oggi da Confesercenti, che sia preferibile attendere ancora per il tempo necessario ad una migliore conoscenza delle regole, auspicando che il Governo, nel frattempo, voglia prendere in esame la richiesta di proroga.

Novità per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali delle aziende: slitta il termine ultimo entro il quale sottoscrivere la polizza : c’è ancora tempo fino al 31/03/2025 per assicurarsi
Resta intatto l’impianto della legge 30 Dicembre 2023, n.213 (art. 101- 111), che, come sappiamo, inserisce l’obbligo per le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese a fornirsi di una copertura assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali.
Con il decreto Milleproroghe arriva lo slittamento di tre mesi del termine ultimo entro il quale le aziende dovranno dotarsi dell’assicurazione per i rischi catatrofali: l’obbligo scatterà quindi il 31 marzo 2025
La misura, presa dal Governo nell’ambito della legge Finanziaria del 2023 serve a tutelare le imprese per i gravi danni che eventi come terremoti, alluvioni o frane causano sulle aziende, ed evitare che le loro conseguenze possano mettere a rischio la continuazione stessa delle attività.
Per le aziende c’è ancora tempo fino al 31/03/2025 per sottoscrivere la polizza obbligatoria.
Per qualsiasi dubbio vi invitiamo a contattarci, siamo a vostra disposizione tramite tutti i nostri canali per assistervi ed accompagnarvi in tutti i passaggi di questa nuova esigenza assicurativa
La norma prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 (ora 31 marzo 2025), contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.
Va subito evidenziato che le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, di cui al menzionato art. 2188 c.c., sono quelle a ciò obbligate ai sensi dell’art. 2195 c.c., ovverosia quelle che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (tra queste le attività commerciali);
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Gli eventi catastrofali danneggiano gravemente le aziende, e mettono fortemente a rischio la continuazione della loro attività a causa dei grossi danni che procurano a strutture e macchinari, e a tutte le conseguenze che si ripercuotono sull’attività produttiva.
Anche se lo Stato predispone dei risarcimenti quando si verificano eventi catastrofali, le risorse sono tardive e insufficienti a coprire i gravi danni subiti dalle aziende in queste occasioni. E molte attività sono costrette a chiudere.
A rendere ancora più urgente la necessità di un’assicurazione obbligatoria per rischi catastrofali delle aziende sono i dati raccolti riguardo alla crescente frequenza con la quale questi eventi si verificano ed alle conseguenze che hanno comportato in Italia negli ultimi 10 anni. Se una volta pensavamo che gli eventi catastrofali, come frane, esondazioni, alluvioni o terremoti fossero eventi estremamente rari, oggi purtroppo sappiamo che non è più così: tutti i dati che monitorano il clima mostrano da anni un netto incremento dei fenomeni meteorologici intensi ed estremi dovuti al cambiamento climatico.
La maggiore intensità e frequenza di questi fenomeni, combinati alla morfologia già notoriamente fragile del territorio italiano hanno portato ad un significativo aumento degli eventi che si definiscono catastrofali nel nostro Paese.
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