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Esiste da sempre in Italia un problema di imposte. Esiste non perché si debbano pagare, ma perché quello che ritorna in servizi è scarso o inadeguato. È vero, non siamo i più tartassati, altre realtà, come quelle scandinave lo sono più di noi, ma vogliamo mettere a confronto il servizio dato ai cittadini danesi rispetto a quelli italiani? Pagare le tasse è un dovere, ma se si tratta di decidere tra la sopravvivenza della famiglia e lo Stato, il cittadino, l’imprenditore, non ha dubbi. Il punto di non ritorno è ormai alle porte. Quello che sempre più spesso ci sentiamo dire dalle nostre aziende non è non voglio pagare, ma bensì non posso pagare. A questo punto non si tratta più di scelta, ma di necessità. Un necessità che è sempre più mescolata alla rabbia rivolta verso chi pretende senza dare mai nulla in cambio. Gli imprenditori e i cittadini sono stanchi. Fino a quando ci potranno spremere prima che il popolo decida di riprendersi l’autorità che gli spetta? La corda è tesissima e gli imprenditori sono in prima linea. In molti decidono di chiudere bottega e sanare i debiti nei confronti dello Stato, indebitandosi a loro volta e lasciando sulla strada i dipendenti. Quello che rimane è la rabbia nei confronti dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate, di Equitalia e di quanti hanno permesso che si arrivasse a questo.

Leggi tutto: Le tasse inique non possiamo più pagarle!

Risparmio con la cedolare secca

Doppia stretta sulla deduzione per i veicoli strumentali di imprese e autonomi e per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La riforma del lavoro (articolo 4, commi 72 e 73, della legge 92/2012) ridurrà fortemente, a partire dal periodo d'imposta 2013, la deducibilità delle spese sostenute: la percentuale sarà ridotta dal 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto ai dipendenti. La limitazione degli sconti fiscali prevede, però, qualche esenzione: non si applica ad agenti e rappresentanti, tassisti, imprese di autonoleggio, autoscuole e dipendenti e collaboratori autorizzati a utilizzare per le trasferte veicoli di loro proprietà o noleggiati.
L'applicazione Ma come funzionerà questo doppio giro di vite? La circolare 47/E/1998 (punto 5.1) ha ritenuto che la percentuale di deducibilità dei mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti vada applicata all'intero ammontare dei costi riferiti alle autovetture, compreso l'importo pari al fringe benefit tassato in capo al dipendente. In caso di assegnazione dell'autovettura a un collaboratore (o amministratore della società) le spese eccedenti il fringe benefit dovrebbero essere deducibili in misura pari al 27,5%, ferma restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, se effettivamente sostenuta. Resta ferma l'elevazione della percentuale all'80% per i veicoli utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio (compresi i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione ma non gli agenti immobiliari, così la circolare 48/E del 1998, punto 2.1.3.5).


Restano integralmente deducibili le spese relative:
- ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pa che attesti tale destinazione (come per il servizio taxi);
- ai veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, cioè «senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata» (circolari 37/E del 1997 e 48/E del 1998), vale a dire le autovetture possedute dalle imprese di noleggio o utilizzate dalle scuole guida.


Il comma 73 dell'articolo 4 della legge 92/2012 prevede che le riduzioni si applichino, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2013 (quindi in Unico 2014). È necessario, però, tenerne conto già in sede di determinazione degli acconti per tale anno, assumendo quale imposta del 2012 quella che si sarebbe determinata applicando le dette riduzioni. Le nuove disposizioni valgono non solo per i titolari di reddito d'impresa ma anche per gli autonomi: per questi ultimi le limitazioni operano limitatamente a un veicolo per ciascun artista o professionista o socio o associato. Le norme si applicano indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale l'autovettura è utilizzata (proprietà, leasing, noleggio).


Veicoli e spese interessati
I veicoli interessati sono quelli contemplati nell'articolo 164 del Tuir: autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli (con esclusione dei veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali).
Si deve trattare di veicoli riconducibili al titolare del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, diversi da quelli di proprietà o noleggiati dai dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa (quali gli amministratori) autorizzati ad utilizzarli per trasferte fuori della sede di lavoro. In questi ultimi casi resta fermo, infatti, il disposto dell'articolo 95, comma 3, del Tuir, in base al quale la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 se diesel.
Tra le spese interessate sono compresi gli ammortamenti, i canoni di leasing e di noleggio, le spese di impiego (come carburanti, lubrificanti, pedaggi autostradali, ecopas), le spese di custodia (per esempio autorimessa), le spese di manutenzione e di riparazione, nonché l'Iva indetraibile. Si ritiene che i componenti dei veicoli aziendali (per esempio l'autoradio), non essendo suscettibili di autonoma utilizzazione, vadano portati a incremento del costo del bene nel quale sono utilizzati, così come la tassa di immatricolazione. Infine, l'articolo 164, comma 2, del Tuir prevede che le plusvalenze e le minusvalenze relative ai mezzi di trasporto ivi indicati rilevano «nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato». Di conseguenza la minor quota di ammortamento deducibile a partire dal 2013 comporterà la riduzione della plusvalenza o minusvalenza realizzata a seguito della cessione del veicolo.

I provvedimenti sanzionatori sul nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori a chiamata dovranno essere adottati con estrema cautela almeno fino a quando non verrà emanato il decreto ministeriale che individua le modalità semplificate di comunicazione; il lavoro somministrato potrà essere avviato anche dopo il raggiunto tetto di 36 mesi; non si applica la nuova convalida delle dimissioni quando la cessazione origina in un accordo raggiunto nelle sedi protette.
Sono, questi, i principali contenuti della circolare 18/2012 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con cui
ieri sono stati forniti i primi chiarimenti alla legge 92/2012, in vigore dallo stesso giorno. Sotto la lente ministeriale fono finiti anche alcuni profili dei contratti di apprendistato (in materia di clausole di stabilizzazione), di lavoro accessorio (a livello di campo applicativo e regime transitorio) e circa il fenomeno delle dimissioni "in bianco" (si leggano anche gli altri articoli in pagina). Da parte degli operatori erano particolarmente attesi i chiarimenti sul contratto intermittente o a chiamata. A partire da ieri, infatti, sono in vigore le nuove regole di avvio del rapporto sotto il profilo soggettivo. Si tratta di lavoratori con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età (ossia 23 anni e 364 giorni), fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età (ossia 24 anni e 364 giorni).
Nella circolare si precisa che la violazione di questa norma determina la «trasformazione» del rapporto a tempo pieno e indeterminato. Si ritiene, tuttavia, che una volta raggiunta l'età, l'azienda abbia sempre la possibilità di avviare il contratto avvalendosi di una delle altre ipotesi previste dalla legge. Secondo il Ministero, dal 18 luglio 2012 sono state abrogate le ipotesi di lavoro a chiamata per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno per effetto dell'abrogazione dell'articolo 37 del Dlgs 276/2003, a meno che questa ipotesi non sia consentita dalla contrattazione collettiva. Su questo punto qualche dubbio rimane: il coordinato articolo 34 della stessa legge Biagi stabilisce, infatti, che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, "ovvero" per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Quindi, i contratti potrebbero intervenire solo sulle esigenze e non anche sui periodi predeterminati con riferimento ai quali l'accordo nel contratto individuale sembrerebbe sufficiente. Da ieri è scattato anche il nuovo obbligo di comunicazione. L'adempimento può essere fatta anche nella stessa giornata di avvio del rapporto, purché prima che inizi la prestazione. Spetterà, poi, a un decreto individuare le ipotesi più semplificate in linea con la tipologia flessibile del rapporto e fino ad allora il corpo ispettivo dovrà essere
cauto ad irrogare sanzioni. Nel frattempo, sono attivi fax e posta elettronica reperibili sul sito del ministero del Lavoro.
La comunicazione riguarda tutti i rapporti, è in forma libera e deve contenere soltanto i giorni e non anche l'ora in cui
è resa la prestazione. Una volta trascorso il periodo di "tolleranza" un lavoratore presente in azienda in periodi diversi da quelli comunicati, determina una sanzione amministrativa per la mancata comunicazione che va da 400 a 2.400 euro.
Un'altra importante novità riguarda la somministrazione a tempo determinato, che la riforma Fornero computa per il
raggiungimento del limite dei 36 mesi. Sul punto il Ministero spiega che il tetto dei 36 mesi rappresenta un limite alla
stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che
raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo
stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi. Peraltro, ai fini del computo dovranno essere presi in considerazione solo le missioni iniziate dal 18 luglio e non anche quelle precedenti.
Per quanto riguarda il lavoro a termine, poi, la circolare 18 chiarisce che per avvalersi del contratto senza indicare la causale tra le parti non deve esserci stato, anche in passato, alcun rapporto di lavoro di natura subordinata (sono
invece ammessi rapporti di natura autonoma). Infine, la circolare affronta le novità in tema di collocamento obbligatorio. A partire dallo scorso 18 luglio i contratti a tempo determinato di durata fino a 9 mesi si computano ai fini del calcolo della quota di riserva. Ad ogni modo le aziende hanno a disposizione 60 giorni per adeguarsi anche se è in arrivo nel Decreto sviluppo una modifica alla legge 92/2012 che ripristina l'esclusione, ma solo per i contratti di durata fino a 6 mesi.

Lavoratori ammessi
Da ieri il contratto intermittente può essere utilizzato da lavoratori con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni (in
questo caso le prestazioni possono essere svolte entro il venticinquesimo anno). Se si viola tale norma, è prevista
la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato

Periodi esclusi
Secondo la circolare è stata abrogata la possibilità di utilizzare il lavoro a chiamata per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, a meno che questa ipotesi non sia consentita dalla contrattazione collettiva. Questa lettura però contrasta con l'articolo 34 della legge Biagi


Soglia massima
Per quanto concerne la somministrazione a tempo determinato, la circolare precisa che il tetto dei 36 mesi costituisce un limite per la sottoscrizione solo per i contratti a tempo determinato e non anche per la somministrazione. Quindi, una volta raggiunta la soglia dei 36 mesi il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dello stesso addetto solo con la somministrazione.


La partenza
Altra precisazione riguarda il momento da cui si devono conteggiare i 36 mesi: vanno prese in considerazione solo le missioni iniziate da ieri, 18 luglio 2012, e non anche quelle precedenti


Senza causale
La riforma ha previsto che si possa non indicare la causale a fronte del primo contratto di lavoro a termine che abbia durata massima di 12 mesi e non sia prorogato. È anche possibile che il datore di lavoro stipuli più contratti acausali, fino al 6% degli addetti a tempo indeterminato, nell'ambito del lancio di un nuovo prodotto, la proroga di una commessa, un cambiamento tecnologico purché ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.


La precisazione
La circolare ribadisce che per evitare la causale non ci deve essere stato alcun precedente rapporto di natura subordinata tra impresa e lavoratore

(Fonte: IlSole24Ore)

L'utilizzo in pubblico del decoder domestico, e della smart card, fa scattare la condanna per violazione delle norme sul diritto d'autore. Lo precisa la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 20876 del 30 maggio 2012.
Ad aprire il caso l'accusa, mossa nei confronti di un uomo, di aver utilizzato la smart card e il decoder – lecitamente detenuti per uso domestico – per diffondere, all'interno di un pubblico esercizio, una partita di calcio. Ma il pubblico ministero ha sostenuto che l'evento, trasmesso su un'emittente ad accesso condizionato, non poteva essere liberamente fruito dai clienti del bar e ha contestato all'uomo la violazione dei diritti d'autore. Il tribunale,
disattesa l'aspettativa del procuratore, ha emesso una sentenza di assoluzione, ma la Corte di secondo grado ha ribaltato la decisione, condannando l'imputato per violazione dell'articolo 171-ter, lettera e), della legge 633/41 sul diritto d'autore. Di qui, il ricorso per Cassazione: il titolare di una smart card che, autorizzato alla decodifica presso la sua abitazione, usi il sistema all'esterno della residenza, si limiterebbe, sostiene il ricorrente, a «utilizzare» il dispositivo, senza dar luogo alla «diffusione» punita dalla legge. Egli, pertanto, avrebbe, come si legge nella sentenza, «semplicemente compiuto una "ricezione/trasmissione" del servizio criptato, non consentita dal contratto di distribuzione ma non per questo anche penalmente rilevante».
La Cassazione, però, non concorda con la ricostruzione dell'imputato, confermandone la colpevolezza. Quanto asserito in ricorso, spiegano i giudici, presupporrebbe una distinzione tra l'attività di «utilizzazione» e quella di «diffusione», che la norma non prevede. La legge sul diritto d'autore, infatti, non detta una disciplina separata per le ipotesi di uso non consentito del dispositivo e di illegittima trasmissione del programma. Tanto è vero che l'articolo 171-ter, lettera e), della legge 633/41 non esige, ai fini integrativi del reato, la diffusione dell'evento «a una platea indeterminata di soggetti», punendo chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, «ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo» un servizio criptato, ricevuto grazie ad apparati di decodifica.
L'intento della legge, dunque – puntualizza la Corte – è quello di criminalizzare una serie di comportamenti, accomunati dalla «finalità di tutelare l'impresa erogatrice del servizio televisivo contro qualsiasi condotta abusiva». Il criterio distintivo rispetto al mero illecito civilistico (inizialmente ravvisato dal tribunale, che liberò il ricorrente dalle accuse) sarà, pertanto, rappresentato dal dolo specifico, legato all'uso non personale e alla finalità di lucro.
Ancora – conclude la Cassazione – va considerato che la legge sul diritto d'autore esige, per l'esecuzione pubblica di un'opera (cinematografica, musicale, di spettacolo), il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. L'imputato, dunque, pur avendo «acquistato», per contratto, la visione dell'evento calcistico, avrebbe potuto diffonderlo in pubblico «solo se a tanto esplicitamente autorizzato». In caso contrario, l'uso non a scopo di lucro sarebbe dovuto restare limitato «nell'ambito della famiglia».

Diverse volte ci siamo soffermati sull’attuale tema relativo alla possibilità, per gli Uffici finanziari, di estendere l’indagine bancaria nei confronti di soggetti diversi dal contribuente accertato, in quanto vi può essere fondato motivo di ritenere che l’intestazione del conto corrente sia fittizia (si vedano “Accertamenti bancari e giudicato esterno di nuovo al vaglio della Corte” del 14 settembre 2010 e “La mancata risposta del contribuente legittima l’accertamento bancario” del 16 ottobre 2010).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12624 depositata ieri, è tornata sull’argomento, facendo luce su un aspetto molto delicato, sul quale la giurisprudenza appariva contrastante.
Un breve riepilogo della disciplina contribuisce a chiarire meglio il concetto.
Ai fini IVA e delle dirette, i prelevamenti e i versamenti che emergono dai conti correnti del contribuente si presumono ricavi o compensi non dichiarati ove non ve ne sia traccia nella contabilità, a meno che il contribuente non fornisca la prova contraria, quindi dimostri che ad esempio il prelevamento attiene a una fattispecie fiscalmente irrilevante. Tanto premesso, è ormai pacifico che l’indagine bancaria si estenda anche ai conti correnti intestati a soggetti terzi (si pensi alla moglie del contribuente, o, come nella specie, ai soci della società di capitali “ristretta” sottoposta ad accertamento). Sull’operatività della presunzione legale in quest’ultimo caso la giurisprudenza, quantomeno secondo una prima impressione, si è pronunciata in maniera non omogenea: infatti, a volte è stata ritenuta necessaria la dimostrazione circa la fittizietà del conto, altre volte è stato affermato che, in casi peculiari come le società di capitali
“ristrette”, la prova dell’intestazione fittizia non va fornita. Nella sentenza in commento, i giudici, in prima battuta, evidenziano che deve essere disattesa l’opinione, sostenuta dal contribuente, secondo cui “la indagine bancaria e la
utilizzazione dei dati rilevati dalle movimentazioni sui conti bancari intestati a soggetti diversi dal contribuente rimane necessariamente subordinata alla previa dimostrazione da parte della Amministrazione finanziaria che le somme giacenti sui conti dei soci sono di fatto nella esclusiva disponibilità della società medesima”.

Vengono richiamati alcuni precedenti, ove i giudici avevano specificato che il rapporto familiare e la ristretta compagine societaria sono elementi indiziari sufficienti per giustificare la riferibilità al contribuente delle movimentazioni
effettuate. Il contrasto giurisprudenziale richiamato, invero, è solo apparente, siccome la più recente giurisprudenza non esonera l’Ufficio dall’onere probatorio, ma afferma che tale prova sia rinvenuta “nel requisito di serietà e gravità dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale”.
Viene affermato il principio di diritto in forza del quale nell’accertamento nei confronti di società di capitali, è ammesso accedere ai conti/depositi intestati ai soci e, in caso di ristretta compagine sociale, anche ai familiari dei soci, qualora sussistano fondati sospetti che la società abbia effettuato operazioni soggettivamente inesistenti.
La presunzione semplice che legittima l’estensione dell’indagine bancaria (e della consequenziale presunzione legale) nei confronti dei conti intestati ai soci è integrata quando non vi siano altre fonti produttive di reddito dichiarate dai soci, e sussista una ristretta base societaria, tale per cui, nonostante la società sia giuridicamente di capitali, “viene di fatto a replicare la stessa formula organizzativa-gestionale delle società di persone”.

Oggi come 60 anni fa, in pieno boom economico, la casa e l'edilizia sembrano essere la carta vincente dell'economia italiana. Ci crede il governo che, con il nuovo decreto sviluppo appena varato, ha dato una notevole spinta alla detrazione per le ristrutturazioni portandola dal 36 al 50%. E non solo: raddoppia il tetto di spesa ammesso alla detrazione, da 48mila a 96mila euro. In pratica la detrazione massima consentita triplica:

• oggi è il 36% di 48.000, cioè 17.280 euro;

• domani sarà il 50% di 96.000, cioè 48.000 euro.

Novità anche per la detrazione per il risparmio energetico: doveva decadere a fine 2012 ma il decreto sviluppo le ha prolungato la vita di sei mesi, con una minima riduzione: dal 55 al 50%. Però la nuova aliquota unica del 50% è a termine.

Tra spending review da una parte e ipotesi di tagli generalizzati alle agevolazioni fiscali dall'altra, questo ulteriore sconto è solo un intervento provvisorio per dare una spinta alla ripresa. Il balletto di

aliquote ha il seguente calendario:

• ristrutturazioni: 50% fino al 30 giugno 2013, dopo si torna al 36%. La nuova aliquota parte del giorno di entrata in vigore del decreto, quindi a chi ha dei lavori in corso conviene aspettare a pagare (per gli acconti già pagati si applica l'aliquota del 36%);

• risparmio energetico: resta la detrazione attuale del 55% fino al 31 dicembre 2012, poi scende al 50% fino al 30 giugno 2013, e si riduce al 36% (come per le ristrutturazioni) dopo quella data Nelle tavole che seguono vediamo le regole principali delle due detrazioni.

BONUS RISTRUTTURAZIONI (EX 36%)

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie, attualmente del 36%, è una decana delle agevolazioni. Introdotto dalla legge 449 del 1997, gode ancora di ottima salute e continua a essere largamente apprezzato dai contribuenti. Ora il vantaggio fiscale aumenta ulteriormente: ogni 1.000 euro spesi per interventi edilizi sulla propria abitazione ne tornano indietro 500 sotto forma di detrazione dalle imposte, sebbene rateizzati in 10 anni.

Le modifiche recenti

Alcuni provvedimenti dell'anno scorso, primo fra tutti il precedente decreto sviluppo di maggio, hanno introdotto alcune novità e semplificato la procedura per ottenere il bonus:

• la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (per tutta Italia) non è più obbligatoria;

• il costo della manodopera non deve più essere riportato in fattura come voce separata;

• sui bonifici effettuati per pagare lavori la banca applica una ritenuta fiscale del 4% anziché del 10% (per il contribuente non cambia nulla, la novità riguarda le imprese edili che si vedranno accreditata una somma con una minore decurtazione);

• in caso di vendita di un immobile ristrutturato, la detrazione delle rate residue può restare al venditore o essere trasferita al compratore, su decisione delle parti. L'opzione deve essere espressa col rogito notarile. Prima l'agevolazione veniva obbligatoriamente trasferita all'acquirente (e la regola vale ancora per gli atti stipulati prima del 16 settembre 2011).

Dal 1° luglio non si può più pagare in contanti alcun importo dai mille euro in su. Entra infatti in vigore la norma del decreto Salva-Italia sulla tracciabilità dei pagamenti. Per tre mesi l'Inps continuerà a disporre i pagamenti mensili tradizionali in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti.

Fase transitoria

La fase transitoria sarà di tre mesi a partire dal primo luglio, appunto, durante la quale l'Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste italiane o dalle banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all'Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012.

In ogni caso, l'Inps assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati provvederanno all'apertura di un conto corrente o libretto. L'Inps ricorda anche che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza, anche se non ancora titolare di conto o libretto.

Conguagli una tantum

Nell'individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei mille euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni il cui importo ordinario è inferiore a mille euro, anche nei casi in cui le singole rate superino tale soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima).

Apertura conto corrente o libretto tramite delegato

Nel caso in cui i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali, i soggetti delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l'apertura di un conto corrente di base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.

 

Con il DPCM in corso di pubblicazione in G.U. e diffuso ieri sul sito del Dipartimento  delle Finanze, è stato prorogato dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio  2012 (l’8 luglio cade di domenica) il termine per il versamento, senza interessi, delle  imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP  2012; slitta, invece, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la  maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.  Con riguardo a tale ultima scadenza, va ricordato che, riprendendo il contenuto dei  DPCM degli anni scorsi, il DL 16/2012, conv. L. 44/2012, ha “messo a regime” il  differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel  periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.  In virtù di quanto stabilito dall’articolo unico del DPCM, beneficiano della doppia  proroga dei termini le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute,  entro il 18 giugno, al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto  del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni, nonché i  contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che  dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per  ciascuno studio di settore.  La proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni  e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare  redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.  Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’articolo unico del  DPCM riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP,  le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il  termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che  sarebbero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello  0,4%).  A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento il versamento della  “cedolare secca”, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero posseduti nel  2011, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero detenute nel 2011, del  contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.  A luglio anche cedolare secca, patrimoniali e contributo di  solidarietà. Nessun differimento riguarda, invece, i versamenti dell’IMU, la cui scadenza per la  prima rata del 2012 resta ferma al 18 giugno 2012.  Slittano, inoltre, i termini per i pagamenti in caso di opzione per la rateizzazione ai  sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/9_, con la conseguenza che le rate successive alla  prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun  mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun  mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.  Da ultimo, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche  in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la  dichiarazione IVA relativa al 2011 nell’ambito del modello UNICO 2012.  Rimangono, invece, invariati i termini ordinari del 18 giugno 2012, senza  maggiorazione di interessi, e del 18 luglio 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a  titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche,  “estranei” agli studi di settore.  La proroga in esame non interessa, infine, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli  studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno  2012 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (ad esempio, le  società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla  chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d’imposta (ad  esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012). 

Fonte: Eutekne

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