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Con una “mini riforma” del diritto societario (Decreto liberalizzazioni), il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano la “srl semplificata”. Si noti, comunque, che tale società non rappresenta un’“innovazione epocale”, trattandosi di un istituto sostanzialmente mutuato dagli ordinamenti di molteplici Stati comunitari, di cui, peraltro, non pare si siano importati gli aspetti più qualificanti. Una struttura simile, per capitale minimo, alla nostra srl semplificata è di fatto la norma in Inghilterra, ove la srl (private limited company) può essere costituita con capitale minimo da versare pari ad una sterlina. In Francia, la riforma entrata in vigore il 1° Agosto 2003 ha consentito a tutte le sarl (société à responsabilité limitée) di essere costituite con il capitale minimo, simbolico, di un euro. Inoltre, una particolare struttura societaria, per certi aspetti simile alla nostra srl semplificata, è prevista dal 2008 in Germania (Unternehmergesellschaft) e recentemente (nel 2010) è stata fatta propria anche dal Legislatore belga (société privée à responsabilité limitée - “Starter”, SPRL-S). La nostra srls (d’ora innanzi utilizzeremo l’acronimo) presenta alcuni aspetti positivi, ma anche criticità che, ad onor del vero, appaiono prevalenti sui primi. Due gli aspetti positivi: i costi costitutivi sostanzialmente dimezzati, dai 1.500/2.000 euro necessari per la srl ordinaria con 10.000 euro di capitale ai circa 700/800 euro per le srls, e la possibilità per i soci di non versare il capitale minimo (2.500 per le normali srl costituite con 10.000 euro da una pluralità dei soci). Inoltre, con l’ultima stesura dell’art. 2463-bis c.c. non è più richiesto che i soci con età superiore ai 35 anni vengano esclusi automaticamente dalla società, essendo il requisito giovanile (peraltro sconosciuto in tutte le strutture societarie europee assimilabili) solo precondizione richiesta a tutti i soci per la costituzione della società.

Tuttavia, se la nuova tipologia societaria viene agevolata ai nastri di partenza, non usufruisce di alcuna agevolazione lungo la sua operatività. Ad esempio, in merito ai costi amministrativi, alle società italiane (ad oggi) non vengono riservate agevolazioni di sorta sulla tassa annuale sui libri sociali o su quella dell’iscrizione presso il Registro delle imprese (non richiesta alle società inglesi); a livello fiscale, non sono previste agevolazioni IRES (nelle società inglesi, al di sotto di 300.000 sterline di reddito si pagano imposte pari al 20%), né è prevista la fatturazione in esenzione IVA (ammessa per le micro-società inglesi che fatturano meno di 73.000 sterline), né è prevista la tenuta di contabilità semplificata (questa, si ritiene, sarà forse introdotta con il bilancio in forma semplificata tratteggiato, ma ancora in attesa di regolamentazione, dall’art. 14 della L. n. 183/2011). Ma l’aspetto più originale della società italiana è la cronica (e difficilmente comprensibile) sottocapitalizzazione con cui la stessa sarà chiamata ad operare. In Germania, ad esempio, è d’obbligo per i soci della piccola società di capitali accantonare a riserva il 25% degli utili, fino ad arrivare ad un capitale di 25.000 euro, all’evidente scopo di consentire (anche se non sussistono obblighi a riguardo) la trasformazione della società in una normale GmbH, equivalente alla nostra srl. Ancora più incisivo sul tema appare il Legislatore belga, il quale prevede che, dopo al massimo cinque anni dalla costituzione (o comunque all’assunzione del quinto dipendente), la società si trasformi in una srl ordinaria con capitale minimo di 18.500 euro. In Italia, la logica appare completamente diversa e, per certi versi, “perversa”. La società non solo non è chiamata a patrimonializzarsi ma, addirittura, la sua capitalizzazione deve rimanere al di sotto dei 10.000 euro. Tale situazione, da un lato, determinerà alle srls “cronici problemi di sottocapitalizzazione” e contestuali difficoltà a ricorrere al mercato dei finanziamenti esterni, dall’altro, stante la mancata esclusione dell’inapplicabilità dell’art. 2467 c.c., oggettive difficoltà a ricorrere anche al finanziamento dei soci. Infine, un’ultima considerazione attiene al fatto che la srls sarà costituita con iscrizione al Registro delle imprese senza costi per bolli e spese di segreteria e, soprattutto, senza oneri notarili. In relazione a questa circostanza, tuttavia, non sarà verosimile ritenere che un notaio, quale professionista, anteponga gli atti in cui è legittimato ad emettere parcella a quelli inerenti la costituzione di tali società? Se così fosse, società che dovrebbero avere nella snellezza e solerzia costitutiva una delle proprie caratteristiche peculiari rischiano di veder slittare di settimane o mesi la propria costituzione rispetto alle intenzioni dei soci. A tal fine, è vero che viene richiesto al Notariato di vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni dell’art. 2463-bis c.c., ma, se si voleva coinvolgere la categoria notarile, probabilmente sarebbe risultato più efficace stanziare un “piccolo fondo pubblico” finalizzato almeno al rimborso delle spese notarili per la costituzione di tali soggetti.

In definitiva, l’idea della srls non è priva di interesse pratico, ma la norma andrebbe migliorata e la creazione di tali società ulteriormente stimolata con disposizioni per il risparmio amministrativo e fiscale, se non in via permanente, almeno per i primi tre o cinque anni di attività. Diversamente, il tutto rischia di restare nell’ambito delle “belle idee” e – si sa – di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno.

 

Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni del denaro contante. A tal proposito, si ricorda che l’art. 3, comma 1 del DL n. 16/2012, per agevolare l’attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto e delle agenzie di viaggio e turismo, ha introdotto una deroga al limite all’uso del contante in virtù della quale i turisti stranieri possono effettuare acquisti anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
In particolare, il DL dispone che, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuato presso soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 600/73 (cioè presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo) da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro di cui all’art. 49, comma 1 del DLgs. 231/2007. La deroga citata è però applicabile solo in presenza di precise condizioni.
Innanzitutto, il cedente del bene o il prestatore del servizio devono acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante il fatto di non essere cittadino italiano, né di uno dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre a possedere la cittadinanza al di fuori del territorio dello Stato.
Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cedente del bene e il prestatore del servizio devono versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del passaporto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Inoltre, l’art. 3, comma 2 del DL stabilisce che tale disposizione opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina di deroga inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il provvedimento di ieri ha approvato, quindi, il modello per la comunicazione preventiva, che deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, con modalità esclusivamente telematica, prima di effettuare le operazioni di cui all’art. 3, comma 1 del DL n. 16/2012.

Scadrà il 31 marzo prossimo il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero entro il quale il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite). L’art. 49, comma 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, stabilisce che il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (e non più a 2.500 euro).
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000 euro (art. 58, commi 2 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007).
Con riguardo ai libretti al portatore con saldo superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58, commi 2 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000 e 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000 euro. L’art. 49, comma 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, inoltre, ha precisato che i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite) entro il 31 marzo 2012. Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi.
Alla violazione di quest’ultima prescrizione è dedicata una specifica disciplina sanzionatoria modificata in sede di conversione in legge del DL 201/2011 (cfr. l’art. 12, comma 1-bis del DL 201/2011 convertito). In tale contesto, infatti, si è precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 marzo 2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000 euro.

Ne consegue che la violazione della disposizione in esame determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000 euro (art. 58, comma 7-bis ultimo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 euro, nel caso di saldo compreso tra 3.000 e 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).

Il tutto con obbligo, per l’intermediario finanziario che accerti l’infrazione, di comunicarla (ex art. 51, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007) alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Sul tema, la circolare 4 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la comunicazione in questione deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.A., del libretto al portatore; escludendosi, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche. Le sanzioni di cui sopra trovano applicazione anche quando, ex art. 49, comma 14 del DLgs. 231/2007, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (cfr. i commi 3 e 7-bis penultimo ed ultimo periodo dell’art. 58 del DLgs. 231/2007).

Fonte: Eutekne

Lui è avvocato, lei commercialista. Hanno due figli e vivono a Roma in una casa di proprietà. Per loro, le tasse locali nel 2012 saranno più care di 1.119 euro. Un aumento del 154% rispetto agli importi pagati l'anno prima. Colpa dell'Imu sull'abitazione principale e delle addizionali comunali e regionali all'Irpef. I numeri di Roma colpiscono, ma non sono un caso isolato: per la stessa famiglia, a Milano la stangata sarebbe di 394 euro (+90%) e a Bari di 356 euro (+50%). I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno per approvare i preventivi 2012, ma la via dei rincari in molti casi è tracciata: i dati riportati nel nostro grafico mostrano che circa 40 capolouoghi di provincia – tra quelli che hanno risposto al Sole 24 Ore – hanno già messo in agenda l'aumento dell'addizionale Irpef o stanno studiando aliquote Imu superiori a quelle base definite a livello nazionale. Sono scelte che condizioneranno i bilanci familiari non solo per quest'anno, ma anche per il 2013. L'aumento dell'addizionale comunale, infatti, anche se deciso in questi giorni, è destinato a pesare sulle tasse pagate l'anno prossimo. Ad esempio, la famiglia di professionisti di Bari, in prospettiva, deve mettere in conto altri 129 euro di Irpef municipale.

Vista dalla parte degli amministratori, la compilazione del bilancio è un gioco a incastri complicato. Anche per via del fatto che metà del gettito dell'Imu finirà allo Stato (esclusi solo gli incassi da prime case e fabbricati rurali strumentali). A Padova, ad esempio, si stima che applicando le aliquote Imu ordinarie – 0,4% sulle abitazioni principali e 0,76% sugli altri fabbricati – il Comune perderà circa 5 milioni di euro rispetto all'Ici.

Si spiegano così le aliquote all'1,06% – il livello massimo – su seconde case e immobili produttivi in diverse città: da Latina a Pesaro, da Bergamo a Caserta. E si spiegano così anche gli sconti praticamente assenti per la prima casa: a parte Monza (che potrebbe aumentare da 200 a 300 euro la detrazione fissa per tutti) e Sondrio (che sta studiando di portarla a 250 o 300 euro) nessun Comune è orientato ad abbassare l'aliquota sotto lo 0,4 per cento. La geografia dei rincari è tutt'altro che omogenea. Ci sono città che hanno scelto di aumentare solo l'Imu, altre che interverranno solo sull'Irpef, e altre ancora che azioneranno entrambe le leve. E questo dipende da diversi fattori. Proprio Sondrio, ad esempio, ha portato l'addizionale comunale allo 0,8% già nel 2007 e non ha molti spazi di manovra in questo campo. Milano, invece, i margini per non aumentare l'Irpef se li è conquistati grazie alle risorse ricavate con il recente accordo sui derivati.

Le entrate extra, insieme ai tagli delle spese superflue, sono l'unica alternativa al rincaro delle tasse. Ma in qualche caso, come a Parma, è la situazione di bilancio del Comune – attualmente commissariato – a dettare l'ordine del giorno: addizionale Irpef allo 0,8% e aliquote Imu al massimo (0,6% prima casa e 1,06% altri immobili). Un numero crescente di Comuni sta studiando di applicare l'addizionale per scaglioni di reddito, partendo ad esempio dallo 0,4% fino a 15mila euro annui, poi salire gradualmente allo 0,8% oltre i 55mila euro. Il dato di fondo, però, non cambia. E i rincari colpiranno in modo trasversale anche i lavoratori dipendenti e i pensionati, che hanno già risentito in busta paga o sulla pensione dell'aumento dello 0,33% dell'addizionale regionale. Ad esempio, un funzionario di banca milanese con una media anzianità di servizio e due immobili (la casa in cui vive e un alloggio al mare), nel 2012 rischia di pagare quasi 1.200 euro in più. A Roma e Bari se la caverebbe con circa 700 euro. Ma non è una gran consolazione.

FONTE: ILSOLE24ORE

Riscossione coattiva meno aggressiva, ma non per questo meno determinata, con l'avvento delle nuove soglie in materia di esproprio dei crediti presso terzi e di espropriazione immobiliare, destinate a condizionare sensibilmente l'azione esecutiva nei confronti dei debitori di Equitalia.

Cominciamo con l'esproprio dei crediti, per il quale il decreto legge 16/2012 interviene sul decreto 602/1973, una sorta di Testo unico della riscossione, aggiungendo l'articolo 72-ter, che fissa i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, incluse quelle dovute a seguito di licenziamento. D'ora in poi è previsto che l'agente della riscossione possa procedere al pignoramento del credito presso terzi in misura pari a un decimo dello stipendio, o del salario, se questo è di importo fino a 2mila euro e, per importi compresi fra 2mila e 5mila euro, in misura pari a un settimo: il risultato pratico è, al contempo, la riduzione della quota di prelievo dello stipendio o del salario e l'allungamento della dilazione "forzata". Va però prestata attenzione al fatto che il regime "di favore" concesso dal legislatore riguarda soltanto i debiti dei dipendenti con stipendi o salari di importo non superiore a 5mila euro, per i quali il pignoramento nella misura di un quinto è stato ritenuto eccessivamente penalizzante per il debitore.

Infatti, per salari o stipendi superiori il comma 2 del nuovo articolo 72-ter prevede che resti ferma la misura prevista dall'articolo 545, comma 4 del Codice di procedura civile: pertanto, nei confronti dei debitori morosi di Equitalia, titolari di stipendi, salari e altre indennità di importo superiore a 5mila euro si continuerà a procedere con il pignoramento del credito nella misura di un quinto.

Passiamo all'altra novità relativa alla nuova soglia prevista per l'espropriazione immobiliare: dal 2 marzo, data di entrata in vigore del decreto 16, la soglia è stata unificata a 20mila euro, a nulla rilevando l'utilizzo dell'immobile posseduto dal debitore. Pertanto, soltanto laddove quest'ultimo abbia un debito complessivamente superiore a 20mila euro, quindi frutto anche di diverse pretese erariali maturate nel tempo, l'espropriazione immobiliare potrà essere avviata: diversamente, quindi in caso di importo complessivamente inferiore alla nuova misura, l'azione di riscossione coattiva dovrà necessariamente seguire altre strade rispetto all'esproprio del bene

immobile. Infine, viene previsto che l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria su un bene immobile a condizione che l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore a 20mila euro: il tutto non necessariamente per finalità esecutiva ma anche a titolo di cautela nelle ipotesi di presenza di eventuali altri creditori oppure di fallimento del contribuente/debitore.

FONTE: IL SOLE24ORE

La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta infatti di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso (si veda « Il Sole 24 Ore» di ieri), in aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010. Con quest'ultimo documento di prassi, le Finanze avevano tentato di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006).

La Tia2 è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14, comma 33, Dl 78/2010. Senonché, proprio questa tesi è stata smentita dall'ultima pronuncia della Cassazione. Ne deriva un evidente impulso alla riattivazione delle istanze di rimborso dell'Iva pagata dai cittadini, spesso tenute in sospeso, in forza della suddetta circolare n. 3. Deve peraltro essere chiaro che le procedure di rimborso determineranno un costo che, alla fine, sarà sopportato dal bilancio dello Stato e cioè dalla collettività. L'onere non può invero gravare sui gestori del servizio o sui comuni, poiché tutto è nato da una interpretazione dell'amministrazione finanziaria. La competenza a ricevere le domande è del gestore del servizio, se l'Iva è stata addebitata da questi.

A tale scopo, sarà sufficiente verificare se la fattura emessa è intestata al gestore. Nei casi meno diffusi in cui, invece, è stato il Comune a riscuotere l'entrata, con assoggettamento ad Iva, la domanda andrà inoltrata all'ente locale. Prima di presentare le domande occorre tuttavia fare delle verifiche. In primo luogo, è ovvio che nessun rimborso potrà essere richiesto ai Comuni che hanno applicato la Tarsu.

In questi casi, poiché l'Iva non è mai stata addebitata, nulla potrà essere preteso in restituzione a tale titolo. In caso di applicazione della tariffa, inoltre, occorre accertare di che tipo di tariffa si tratta. Potrebbe infatti essere accaduto che il Comune, con apposita delibera regolamentare, abbia deciso di istituire la Tia2, in luogo della Tia1. In tale eventualità, l'ostacolo è rappresentato dalla sopra citata norma interpretativa, di cui all'articolo 14, Dl 78/2010, che ne ha sancito la natura patrimoniale, in quanto tale da assoggettare ad Iva.

Il punto è, però, che in presenza di un'entrata che funziona esattamente come l'omologa entrata tributaria (la Tia1), appare difficile sostenere che il regime giuridico è completamente diverso. A ciò si aggiunga che, per consolidata tradizione dottrinale e giurisprudenziale, per stabilire la natura di un prelievo occorre dare prevalenza non alle espressioni letterali utilizzate dal legislatore ma al modo di funzionamento dello stesso. Si dovrebbe allora presentare al gestore un'istanza di rimborso dell'Iva pagata e quindi adire la magistratura ordinaria, per chiedere in via pregiudiziale l'illegittimità della disposizione di cui all'articolo 14, comma 33, Dl 78/2010, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Se la Consulta dovesse accogliere l'eccezione, la Tia2 verrebbe riqualificata come entrata tributaria, rientrando così nella medesima disciplina giuridica della Tia1.

Le cose sono, invece, decisamente più semplici nei Comuni che hanno applicato la Tia1. Sarà in questo caso sufficiente presentare un'istanza di rimborso al gestore del servizio pubblico e quindi, in caso di rifiuto, citare lo stesso in giudizio davanti al giudice ordinario. In caso di richiesta di restituzione dell'Iva da parte di un consumatore finale, infatti, si è in presenza di una controversia tra privati, che non origina dall'emissione di un atto impositivo. Ne consegue l'incompetenza delle Commissioni tributarie e la cognizione del giudice ordinario (tra le tante, Cassazione, sentenza 2064 del 2011). Il termine per presentare l'istanza di rimborso dovrebbe essere quello di dieci anni dal pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo.

Deroga alle limitazioni dell'uso del contanti se vengono venduto beni e servizi a clienti stranieri ma l'esercente italiano deve porre in essere una serie di adempimenti. Passa alla Guardia di Finanza la competenza a ricevere la segnalazione su eventuali violazioni segnalate in materia di trasferimento di somme pari o superiori a mille euro. Sono queste le principali novità contenute nel decreto 16/2012 sull'uso del contante.

L'acquirente deve:

a) essere una persona fisica;

b) avere cittadinanza non italiana, né in un Paese Ue, né nello Spazio economico europeo;

c) avere residenza non italiana;

Il soggetto italiano che vende il bene o presta il servizio deve:

a) acquisire fotocopia del passaporto del cliente;

b) pretendere un'autocertificazione attestante che il cliente non sia cittadino italiano, cittadino di uno dei Paesi Ue o dello Spazio economico europeo. Il cliente eve attestare la residenza fuori del territorio dello Stato,

c) versare nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione il denaro sul proprio conto corrente;

d) consegnare all'intermediario fotocopia del documento di riconoscimento del cliente;

e) consegnare sempre all'intermediario copia della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;

f)inviare una comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'agenzia delle Entrate.

La nuova norma non prevede una sanzione in caso di inosservanza degli adempimenti ma vi è da ritenere che trovi applicazione la sanzione sulla violazione all'uso del contanti. Sempre in tema di uso del contanti viene inoltre disposta la proroga al 1° maggio per l'erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche esclusivamente attraverso rapporti con intermediari finanziari. La segnalazione alla Gdf In caso di violazioni sull'uso del contanti gli intermediari finanziari e i professionisti devono fare una comunicazione al ministero dell'Economia. Con il Dl 201/2011 era stato previsto che la segnalazione fosse inviata anche alle Entrate. Ora la previsione viene di nuovo modificata e la comunicazione deve essere inoltrata alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà «tempestiva comunicazione» all'agenzia delle Entrate. Non viene chiarito, neanche in questa occasione, se la Gdf debba essere interessata dal ministero destinatario della segnalazione ovvero direttamente dai professionisti e dagli intermediari. Nonostante l'interpretazione letterale della norma sembri condurre alla prima soluzione, la relazione illustrativa affida l'onere di segnare al ministero e alla guardia di finanza in capo ai soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio.

FONTE: ILSOLE24ORE

Il 31 marzo è il nuovo termine per la variazione catastale delle costruzioni rurali iscritte nel catasto fabbricati in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per le costruzioni strumentali. È quanto prevede il decreto «milleproroghe», Dl 210/2011 (si veda « Il Sole 24 Ore» del 6 gennaio) all'articolo 29, comma 8. Si tratta della procedura introdotta dall'articolo 7, commi 2bis e seguenti, del Dl 70/2011 il cui termine è scaduto lo scorso 30 settembre 2011.

La procedura è quella della presentazione dell'istanza con autocertificazione allegata, approvata con decreto del ministro dell'Economia del 14 settembre 2011; in questo caso la rendita catastale già attribuita dall'agenzia del Territorio non muta, ma varia solo la categoria catastale. Anzi, la norma di proroga precisa che resta fermo il classamento originario degli immobili rurali a uso abitativo, ancorché sia possibile dichiarare la condizione di abitazione rurale inquadrabile nella categoria catastale A6R.

Questa procedura è opportuna per tutte le costruzioni già iscritte nel catasto fabbricati per due ordini di motivi. Infatti i commi 2 bis e seguenti del Dl 70/2011 stabilivano che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili iscritti in catasto i proprietari possono richiedere agli uffici del Territorio la variazione catastale nelle categorie A6 e D10; questa disposizione viene abrogata dal dall'articolo 13, comma 14 del Dl 201/2011, ma con effetto dal 1° gennaio 2012. Quindi per gli anni 2011 e precedenti i comuni pretenderanno l'imposta comunale per le costruzioni rurali provviste di rendita, ma iscritte in altre categorie catastali. Inoltre le molte controversie pendenti nelle commissioni tributarie hanno bisogno di essere sostenute con la specifica classificazione catastale dei fabbricati rurali, alla luce della tesi della Cassazione che condiziona la ruralità all'iscrizione nelle categorie A6 e D10.

Peraltro si suggerisce di presentare la variazione catastale anche per le costruzioni realizzate da meno di cinque anni, come ad esempio per gli impianti fotovoltaici (il possesso quinquennale è un requisito previsto dalla norma originaria) avendo cura di precisarlo nelle annotazioni del modello. Altra cosa è la scadenza del 30 novembre 2012 stabilita dall'articolo 13, comma 14 ter del Dl 201/2011. Questo obbligo riguarda i fabbricati rurali tuttora iscritti nel catasto terreni che dal 1° gennaio 2012 sono soggetti all'imposta municipale. Per questi fabbricati non c'è alcun pericolo di imposizione fino al 2011 compreso, in quanto fino al 31 dicembre di quell'anno era in vigore l'articolo 23 del Dl 207/2008 in base al quale i fabbricati che rispettavano i requisiti di ruralità (articolo 9 del Dl 557/93) ai fini dell'imposta comunale non erano considerati fabbricati. Invece, con l'introduzione dell'imposta municipale anche le costruzioni rurali sono assoggettate a imposta e, per la determinazione della base imponibile, occorre che gli venga attribuita una rendita. Quindi entro il 30 novembre 2012 i proprietari dovranno incaricare i tecnici abilitati i quali utilizzando la procedura Doc.fa procederanno all'iscrizione nel catasto fabbricati con la determinazione della relativa rendita.

FONTE: IL SOLE24ORE

Sponsorizzazioni e pubblicità "antieconomiche" sotto la lente del fisco. È questo il nuovo filone di indagini che sta interessando a tappeto intere regioni di Italia. L'iniziativa è partita dalla Emilia Romagna, ma pare interessare anche altre regioni, come Marche, Umbria e Toscana. Non è la prima volta che le sponsorizzazioni vanno sotto la lente del fisco: in passato, in molti casi, sono state scoperte frodi, anche ingenti, collegate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Questa volta invece, l'agenzia delle Entrate non contesta l'effettività dell'operazione, ma la sua antieconomicità, in altre parole ritiene che queste spese siano sovente inutili (in tutto o in parte) per gli obiettivi aziendali.

Il percorso di indagine parte dai dati risultanti dall'elenco clienti (e quindi fatture emesse) degli enti non commerciali e associazioni sportive dilettantistiche. Questi soggetti determinano il reddito e l'Iva forfettariamente. Le imprese che ricevono le fatture, invece, deducono ordinariamente le imposte. Da qui, almeno potenzialmente, può nascere l'interesse di chi riceve la fattura a richiedere la certificazione di importi superiori rispetto al valore della prestazione. L'Agenzia, una volta eseguito lo screening, si è mossa sul dichiarato presupposto che «appare poco credibile rinunciare a parte del profitto aziendale per corrispondere somme ad associazioni ed enti per sponsorizzazioni e/o pubblicità, talvolta anche incomprensibili se riferite all'attività esercitata e alla clientela dello sponsor, e non in grado di favorire l'incremento del fatturato, anche in considerazione dei luoghi in cui la pubblicità o sponsorizzazione

viene eseguita, ed il numero limitato e tipologia degli spettatori che assistono all'evento sportivo».

A questo punto, i costi esaminati vengono ritenuti antieconomici e, quasi per intero, indeducibili per difetto del requisito di inerenza, per le seguenti ragioni: entità del costo, ritenuto elevato; proporzione del costo rispetto all'utile conseguito nello stesso periodo di imposta.

Il costo viene ritenuto elevato facendo riferimento:  ad altre forme pubblicitarie, ritenute dall'amministrazione più incisive e meno onerose (ma, a questo proposito, l'ufficio non precisa quale siano tali forme né il loro costo); alle fatture emesse dalla medesima associazione ad altre imprese, di importo inferiore; alla mancata produzione da parte del soggetto sottoposto al controllo di documentazione attestante l'avvenuta sponsorizzazione/pubblicità.

Relativamente alla sproporzione del costo, invece, gli accertamenti confrontano l'utile con le spese in questione, ed evidenziano che la società avrebbe incredibilmente rinunciato a un profitto per destinarlo a «un'attività senza prospettive concrete di ritorno pubblicitario, concretizzando quindi un comportamento chiaramente antieconomico». L'ufficio ritiene quindi indeducibili tali costi e indetraibile la relativa Iva nella percentuale dell'80% calcolata sull'utile che sarebbe stato conseguito in assenza delle spese (si vedano gli esempi in pagina). Questi accertamenti pongono una questione di fondo che probabilmente va anche al di là della sindacabilità delle scelte imprenditoriali da parte del fisco. Nella specie, infatti, l'ufficio ritiene addirittura scontato che la società non possa "sbagliare" un investimento pubblicitario né che possa effettuarlo sulla base di valutazioni diverse dal mero confronto (peraltro a posteriori) tra costo e utile di quell'anno. Occorre poi ricordare che l'ufficio interviene a distanza di anni ed è semplice trarre dei giudizi sui dati di bilancio e quindi, in ultima analisi, confrontare quanto speso e quanto guadagnato. L'imprenditore, invece, quando assume determinate decisioni, non conosce l'utile che conseguirà quell'anno né, tantomeno, quanto economicamente possa fruttargli un investimento in pubblicità.

FONTE: ILSOLE24ORE

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