Oltre alle disposizioni che impongono il ricalcolo dell’IRPEF relativa al 2011 sulla quale commisurare l’acconto 2012 , in occasione dei prossimi versamenti occorre ricordare la riduzione dal 99% al 96% della relativa percentuale di computo. È il risultato di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del DPCM 21 novembre 2011: tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto.
Per quanto sopra, chi si accinge al versamento dovrà verificare innanzitutto che l’acconto IRPEF sia dovuto, tenuto conto che sono obbligati al relativo pagamento i soggetti che:
- presentano il modello UNICO 2012 PF con l’indicazione al rigo RN33 di un importo superiore a 51,65 euro;
- pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52 euro.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto:
- i soggetti che, al predetto rigo RN33, hanno evidenziato un’imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51 euro;
- i soggetti che, pur essendo debitori d’imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d’imposta superiori all’imposta dovuta a titolo di acconto;
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nel 2013, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite (metodo previsionale);
- i soggetti che, per la prima volta nel 2012, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- i contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2012 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, “forfettino”);
- i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2012;
- i soggetti che hanno un credito IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l’acconto dovuto;
- i soggetti falliti.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di versamento, in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. Si ricorda che l’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103 euro.
In pratica, ipotizzando l’assenza di obblighi di ricalcolo, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel rigo RN33.
A novembre, per determinare la seconda rata di acconto, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 25 novembre 2011, la riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto in relazione all’anno 2012 deve ritenersi applicabile anche ai fini del versamento:
- dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 95% al 92%;
- dell’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 99% al 96%.
Pertanto, con specifico riferimento alla cedolare secca, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo RB11, colonna 3, pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 95%. In pratica, tale rata risulta pari al 38% (40% × 95%) dell’importo indicato nel suddetto rigo RB11, colonna 3.
Analogamente, in ordine all’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti “minimi”, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo CM14 pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. In pratica, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel suddetto rigo CM14.
Per entrambe le imposte sostitutive, al fine della determinazione della seconda rata di acconto da corrispondere a novembre, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96% (nuovi “minimi”) o del 92% (cedolare secca);
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Fonte: Eutekne
Costa caro non indicare nel bonifico per il pagamento dei lavori di ristrutturazione gli estremi della norma per il bonus del 36%, il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti interessati. In tal caso, infatti, non si ha diritto alla detrazione, perché la Banca o la Posta non è in grado di effettuare la ritenuta d’acconto del 4%. Possibile, però, ripetere il bonifico completo di tutti i dati, concordando la restituzione del precedente pagamento “difettoso”. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui arriva la risoluzione n. 55 diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate, che, alla luce del mutato quadro normativo, ed in particolare in forza del recente obbligo di esecuzione della ritenuta del 4% in capo all’intermediario tramite cui è eseguito il pagamento, muta il proprio precedente indirizzo sul punto. Nel caso di specie, due soggetti avevano acquistato, il 14 novembre 2011, un appartamento con relativo box pertinenziale, provvedendo ad eseguire il bonifico per il corrispondente costo di costruzione attestato dalla società costruttrice. Tuttavia, non indicavano nella causale dell’ordine di bonifico il riferimento normativo alla L. n. 449/97, il codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione), del numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico era stato effettuato. Di conseguenza, la banca non aveva potuto operare la ritenuta fiscale del 4% sul corrispettivo versato alla società venditrice, così come, invece, previsto dall’art. 25 del DL n. 78/2010. Gli istanti, pertanto, chiedevano se fosse possibile comunque fruire della detrazione del 36%, anche considerato quanto affermato in passato dall’Amministrazione finanziaria (da ultimo, con la risoluzione 15 luglio 2008 n. 300), secondo cui l’incompletezza dei dati esposti nel bonifico sarebbe colmata dalla coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico e il destinatario della fattura. L’Agenzia, però, supera tale precedente orientamento alla luce del nuovo quadro normativo, delineatosi, in particolare, con l’introduzione della citata ritenuta del 4% che, in mancanza della indicazione dei suddetti dati rilevanti, non può essere eseguita dall’intermediario. È bene ricordare, peraltro, che la ritenuta in esame ha un doppio effetto “benefico” per l’Erario, poiché, da una parte, viene di fatto anticipata parte dell’imposta (eventualmente) dovuta dal percipiente, e dall’altra c’è una tracciabilità in tempo reale dei corrispettivi incassati da tali soggetti e una maggiore facilità per il Fisco di incrociare i dati indicati dagli intermediari nel loro modello 770 con quelli dichiarati dai soggetti che ricevono il pagamento. Se il bonifico è incompleto, non si può effettuare la ritenuta del 4% Alla luce dell’importanza di tale adempimento, pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto il pagamento con dati incompleti preclusivo ai fini dell’agevolazione. Si può, tuttavia, ripetere il pagamento, con esposizione di tutti i riferimenti ritenuti necessari (e previsti, fra l’altro, dal DM n. 41/98). Ciò può avvenire anche nel periodo di imposta successivo, fermo restando che la detrazione deve sempre essere considerata in base al criterio di cassa. Così, con riferimento al caso affrontato nell’interpello, il nuovo bonifico “corretto” nell’anno 2012 renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (UNICO 2013), considerato che l’art. 16-bis del TUIR, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal periodo d’imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame. Per effetto del nuovo pagamento, ovviamente, le parti, nell’ambito della propria autonomia negoziale, potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
Nicola Fasano - fonte: Eutekne.info
Arriva la rata "sprint", con richieste semplificate per chi ha debiti a ruolo di importo non superiore a 20mila euro.
Cercando di agevolare chi è colpito dalla crisi Equitalia ha elevato il precedente limite di 5mila euro a 20mila euro per i pagamenti a rate.
Agli agenti delle riscossione, Equitalia, Serit Sicilia o altro agente della riscossione, basta una semplice istanza per pagare in 48 comode rate mensili i debiti iscritti a ruolo, se di importo non superiore a 20mila euro (si veda il fac simile con l'esempio pubblicato qui a fianco, dove viene ipotizzata una richiesta al Serit siciliano; il fac simile è però uguale in tutta Italia, cambia solo l'intestazione).
Rimane fermo che la rata minima dovrà essere di almeno 100 euro, fatte salve particolari situazioni di maggiori difficoltà economiche e previo coinvolgimento dei funzionari responsabili delle competenti strutture degli agenti della riscossione.
La novità è illustrata in una direttiva Equitalia, direzione centrale servizi enti e contribuenti, n. 7/2012, del 1° marzo 2012. Grazie alle nuove disposizioni in materia di rateazione diventa più semplice e veloce pagare in modo frazionato le somme iscritte a ruolo. Con il nuovo limite, elevato da 5 a 20mila euro, si potrà ottenere il frazionamento del debito con una semplice richiesta motivata che attesta la situazione temporanea di difficoltà economica del debitore.
Gli agenti della riscossione, che fanno parte del gruppo Equitalia, dovranno perciò accettare le istanze di rateazione per importi fino a 20mila euro, senza bisogno di chiedere al contribuente di dovere allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà economica.
Per le rate sprint basta l'istanza, null'altro. Nella direttiva si legge che grazie all'esperienza maturata negli ultimi anni nell'ambito della rateazione dei debiti a ruolo, milioni di contribuenti hanno potuto regolarizzare la propria situazione debitoria, consentendo, nello stesso tempo, di incrementare gli incassi di riscossione del gruppo Equitalia.
Con il limite di 5mila euro, elevato a 20mila euro, sarà perciò più facile per gli agenti della riscossione trattare le istanze di rateazione, semplificando al massimo gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti, che intendono ottenere la rateazione di debiti, con una semplice istanza e senza alcuna documentazione.
Per Angelo Coco, direttore centrale servizi enti e contribuenti di Equitalia, la semplificazione della richiesta per rateare i debiti fino a 20mila euro rappresenta «un'ulteriore iniziativa che Equitalia ha messo in campo per proseguire la sua politica di agevolazione di cittadini e imprese che, se messi nella condizione, hanno la volontà di regolarizzare la propria posizione con il fisco». Le novità introdotte dalla direttiva di Equitalia si aggiungono a quelle previste dall'articolo 1 del decreto sulle semplificazioni fiscali, decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, in tema di rateazione dei debiti tributari.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 19 del Dpr 602/1973, è disposto che è sempre possibile chiedere la rateazione della cartella di pagamento con applicazione della rata crescente in luogo di quella costante.
Inoltre, si decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate. Sono però fatte salve le ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione.
Tonino Morina. Fonte: il sole24ore.
Al via il Bando per l'accesso ai contributi comunali destinati a chi, persona fisica, giuridica, enti privati, soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, sostituisce la vecchia caldaia (a metano o a gasolio/olio combustibile) con una nuova caldaia ad alta efficienza energetica. L’iniziativa, per la quale il Comune ha stanziato 60.000,00 Euro, mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera causate dal riscaldamento che è una delle fonti principali del Pm10 misurato in città.
Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento del fondo stanziato; le richieste devono essere presentate, entro il 31 luglio 2012 esclusivamente per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso con la seguente dicitura: “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO CON UNO NUOVO DI FABBRRICA CON MARCATURA 4 STELLE”, al Coordinamento Ambiente di Via Pallone 9 -37121 Verona. Sulla busta dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile il nome e l'indirizzo del richiedente il contributo.
Requisito per chiedere il contributo è che la nuova caldaia sia ad alta efficienza energetica, certificata da marchiatura di rendimento energetico a 4 stelle, e da basso livello di emissioni di sostanze inquinanti.
Non sono finanziabili le trasformazioni da impianti centralizzati ad autonomi in quanto più dispendiosi in termini di consumi energetici.
Il contributo comunale non è cumulabile con altri contributi e/o agevolazioni fiscali (es:contributi statali, regionali e la detrazione ai fini IRPEF del 55%) ad esclusione della detrazione, ai fini IRPEF, del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili, qualora ammissibile.
Il contributo verrà erogato nella seguente misura:
30% del costo dell'impianto termico al netto di IVA (con esclusione del costo della manodopera e quant'altro) fino ad un massimo di 3.000,00 Euro nel caso di sostituzione del vecchio impianto termico a metano con un altro nuovo ad alta efficienza energetica certificata da marcatura di rendimento energetico riportante 4 stelle secondo la definizione del D.P.R. 660/96;
40% del costo dell'impianto termico al netto di IVA (con esclusione del costo della manodopera e quant'altro) fino ad un massimo di 4.000,00 Euro nel caso di conversione dell'impianto termico da gasolio/olio combustibile a metano;
La graduatoria verrà stilata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’esecuzione dei lavori oggetto di contributo, dovrà essere avviata successivamente al 22 marzo 2012 e ultimata entro il 31 dicembre 2012.
Sul sito Internet del Comune di Verona verrà pubblicata la graduatoria di assegnazione.
Scadenze:
31/07/2012 - Scadenza presentazione domanda
Con una “mini riforma” del diritto societario (Decreto liberalizzazioni), il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano la “srl semplificata”. Si noti, comunque, che tale società non rappresenta un’“innovazione epocale”, trattandosi di un istituto sostanzialmente mutuato dagli ordinamenti di molteplici Stati comunitari, di cui, peraltro, non pare si siano importati gli aspetti più qualificanti. Una struttura simile, per capitale minimo, alla nostra srl semplificata è di fatto la norma in Inghilterra, ove la srl (private limited company) può essere costituita con capitale minimo da versare pari ad una sterlina. In Francia, la riforma entrata in vigore il 1° Agosto 2003 ha consentito a tutte le sarl (société à responsabilité limitée) di essere costituite con il capitale minimo, simbolico, di un euro. Inoltre, una particolare struttura societaria, per certi aspetti simile alla nostra srl semplificata, è prevista dal 2008 in Germania (Unternehmergesellschaft) e recentemente (nel 2010) è stata fatta propria anche dal Legislatore belga (société privée à responsabilité limitée - “Starter”, SPRL-S). La nostra srls (d’ora innanzi utilizzeremo l’acronimo) presenta alcuni aspetti positivi, ma anche criticità che, ad onor del vero, appaiono prevalenti sui primi. Due gli aspetti positivi: i costi costitutivi sostanzialmente dimezzati, dai 1.500/2.000 euro necessari per la srl ordinaria con 10.000 euro di capitale ai circa 700/800 euro per le srls, e la possibilità per i soci di non versare il capitale minimo (2.500 per le normali srl costituite con 10.000 euro da una pluralità dei soci). Inoltre, con l’ultima stesura dell’art. 2463-bis c.c. non è più richiesto che i soci con età superiore ai 35 anni vengano esclusi automaticamente dalla società, essendo il requisito giovanile (peraltro sconosciuto in tutte le strutture societarie europee assimilabili) solo precondizione richiesta a tutti i soci per la costituzione della società.
Tuttavia, se la nuova tipologia societaria viene agevolata ai nastri di partenza, non usufruisce di alcuna agevolazione lungo la sua operatività. Ad esempio, in merito ai costi amministrativi, alle società italiane (ad oggi) non vengono riservate agevolazioni di sorta sulla tassa annuale sui libri sociali o su quella dell’iscrizione presso il Registro delle imprese (non richiesta alle società inglesi); a livello fiscale, non sono previste agevolazioni IRES (nelle società inglesi, al di sotto di 300.000 sterline di reddito si pagano imposte pari al 20%), né è prevista la fatturazione in esenzione IVA (ammessa per le micro-società inglesi che fatturano meno di 73.000 sterline), né è prevista la tenuta di contabilità semplificata (questa, si ritiene, sarà forse introdotta con il bilancio in forma semplificata tratteggiato, ma ancora in attesa di regolamentazione, dall’art. 14 della L. n. 183/2011). Ma l’aspetto più originale della società italiana è la cronica (e difficilmente comprensibile) sottocapitalizzazione con cui la stessa sarà chiamata ad operare. In Germania, ad esempio, è d’obbligo per i soci della piccola società di capitali accantonare a riserva il 25% degli utili, fino ad arrivare ad un capitale di 25.000 euro, all’evidente scopo di consentire (anche se non sussistono obblighi a riguardo) la trasformazione della società in una normale GmbH, equivalente alla nostra srl. Ancora più incisivo sul tema appare il Legislatore belga, il quale prevede che, dopo al massimo cinque anni dalla costituzione (o comunque all’assunzione del quinto dipendente), la società si trasformi in una srl ordinaria con capitale minimo di 18.500 euro. In Italia, la logica appare completamente diversa e, per certi versi, “perversa”. La società non solo non è chiamata a patrimonializzarsi ma, addirittura, la sua capitalizzazione deve rimanere al di sotto dei 10.000 euro. Tale situazione, da un lato, determinerà alle srls “cronici problemi di sottocapitalizzazione” e contestuali difficoltà a ricorrere al mercato dei finanziamenti esterni, dall’altro, stante la mancata esclusione dell’inapplicabilità dell’art. 2467 c.c., oggettive difficoltà a ricorrere anche al finanziamento dei soci. Infine, un’ultima considerazione attiene al fatto che la srls sarà costituita con iscrizione al Registro delle imprese senza costi per bolli e spese di segreteria e, soprattutto, senza oneri notarili. In relazione a questa circostanza, tuttavia, non sarà verosimile ritenere che un notaio, quale professionista, anteponga gli atti in cui è legittimato ad emettere parcella a quelli inerenti la costituzione di tali società? Se così fosse, società che dovrebbero avere nella snellezza e solerzia costitutiva una delle proprie caratteristiche peculiari rischiano di veder slittare di settimane o mesi la propria costituzione rispetto alle intenzioni dei soci. A tal fine, è vero che viene richiesto al Notariato di vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni dell’art. 2463-bis c.c., ma, se si voleva coinvolgere la categoria notarile, probabilmente sarebbe risultato più efficace stanziare un “piccolo fondo pubblico” finalizzato almeno al rimborso delle spese notarili per la costituzione di tali soggetti.
In definitiva, l’idea della srls non è priva di interesse pratico, ma la norma andrebbe migliorata e la creazione di tali società ulteriormente stimolata con disposizioni per il risparmio amministrativo e fiscale, se non in via permanente, almeno per i primi tre o cinque anni di attività. Diversamente, il tutto rischia di restare nell’ambito delle “belle idee” e – si sa – di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno.
Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per comunicare l’adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni del denaro contante. A tal proposito, si ricorda che l’art. 3, comma 1 del DL n. 16/2012, per agevolare l’attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto e delle agenzie di viaggio e turismo, ha introdotto una deroga al limite all’uso del contante in virtù della quale i turisti stranieri possono effettuare acquisti anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
In particolare, il DL dispone che, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuato presso soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 600/73 (cioè presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo) da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro di cui all’art. 49, comma 1 del DLgs. 231/2007. La deroga citata è però applicabile solo in presenza di precise condizioni.
Innanzitutto, il cedente del bene o il prestatore del servizio devono acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o committente, sia un’apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante il fatto di non essere cittadino italiano, né di uno dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre a possedere la cittadinanza al di fuori del territorio dello Stato.
Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cedente del bene e il prestatore del servizio devono versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del passaporto e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Inoltre, l’art. 3, comma 2 del DL stabilisce che tale disposizione opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina di deroga inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il provvedimento di ieri ha approvato, quindi, il modello per la comunicazione preventiva, che deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, con modalità esclusivamente telematica, prima di effettuare le operazioni di cui all’art. 3, comma 1 del DL n. 16/2012.
Scadrà il 31 marzo prossimo il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero entro il quale il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite). L’art. 49, comma 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, stabilisce che il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (e non più a 2.500 euro).
La violazione di tale prescrizione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000 euro (art. 58, commi 2 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007).
Con riguardo ai libretti al portatore con saldo superiore a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58, commi 2 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000 e 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000 euro. L’art. 49, comma 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 12, comma 1 del DL 201/2011 convertito, inoltre, ha precisato che i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite) entro il 31 marzo 2012. Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi.
Alla violazione di quest’ultima prescrizione è dedicata una specifica disciplina sanzionatoria modificata in sede di conversione in legge del DL 201/2011 (cfr. l’art. 12, comma 1-bis del DL 201/2011 convertito). In tale contesto, infatti, si è precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 marzo 2012, la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000 euro.
Ne consegue che la violazione della disposizione in esame determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000 euro (art. 58, comma 7-bis ultimo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 euro, nel caso di saldo compreso tra 3.000 e 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007);
- dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000 euro (ex art. 58, commi 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007).
Il tutto con obbligo, per l’intermediario finanziario che accerti l’infrazione, di comunicarla (ex art. 51, commi 1 e 2 del DLgs. 231/2007) alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Sul tema, la circolare 4 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la comunicazione in questione deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.A., del libretto al portatore; escludendosi, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche. Le sanzioni di cui sopra trovano applicazione anche quando, ex art. 49, comma 14 del DLgs. 231/2007, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (cfr. i commi 3 e 7-bis penultimo ed ultimo periodo dell’art. 58 del DLgs. 231/2007).
Fonte: Eutekne
Lui è avvocato, lei commercialista. Hanno due figli e vivono a Roma in una casa di proprietà. Per loro, le tasse locali nel 2012 saranno più care di 1.119 euro. Un aumento del 154% rispetto agli importi pagati l'anno prima. Colpa dell'Imu sull'abitazione principale e delle addizionali comunali e regionali all'Irpef. I numeri di Roma colpiscono, ma non sono un caso isolato: per la stessa famiglia, a Milano la stangata sarebbe di 394 euro (+90%) e a Bari di 356 euro (+50%). I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno per approvare i preventivi 2012, ma la via dei rincari in molti casi è tracciata: i dati riportati nel nostro grafico mostrano che circa 40 capolouoghi di provincia – tra quelli che hanno risposto al Sole 24 Ore – hanno già messo in agenda l'aumento dell'addizionale Irpef o stanno studiando aliquote Imu superiori a quelle base definite a livello nazionale. Sono scelte che condizioneranno i bilanci familiari non solo per quest'anno, ma anche per il 2013. L'aumento dell'addizionale comunale, infatti, anche se deciso in questi giorni, è destinato a pesare sulle tasse pagate l'anno prossimo. Ad esempio, la famiglia di professionisti di Bari, in prospettiva, deve mettere in conto altri 129 euro di Irpef municipale.
Vista dalla parte degli amministratori, la compilazione del bilancio è un gioco a incastri complicato. Anche per via del fatto che metà del gettito dell'Imu finirà allo Stato (esclusi solo gli incassi da prime case e fabbricati rurali strumentali). A Padova, ad esempio, si stima che applicando le aliquote Imu ordinarie – 0,4% sulle abitazioni principali e 0,76% sugli altri fabbricati – il Comune perderà circa 5 milioni di euro rispetto all'Ici.
Si spiegano così le aliquote all'1,06% – il livello massimo – su seconde case e immobili produttivi in diverse città: da Latina a Pesaro, da Bergamo a Caserta. E si spiegano così anche gli sconti praticamente assenti per la prima casa: a parte Monza (che potrebbe aumentare da 200 a 300 euro la detrazione fissa per tutti) e Sondrio (che sta studiando di portarla a 250 o 300 euro) nessun Comune è orientato ad abbassare l'aliquota sotto lo 0,4 per cento. La geografia dei rincari è tutt'altro che omogenea. Ci sono città che hanno scelto di aumentare solo l'Imu, altre che interverranno solo sull'Irpef, e altre ancora che azioneranno entrambe le leve. E questo dipende da diversi fattori. Proprio Sondrio, ad esempio, ha portato l'addizionale comunale allo 0,8% già nel 2007 e non ha molti spazi di manovra in questo campo. Milano, invece, i margini per non aumentare l'Irpef se li è conquistati grazie alle risorse ricavate con il recente accordo sui derivati.
Le entrate extra, insieme ai tagli delle spese superflue, sono l'unica alternativa al rincaro delle tasse. Ma in qualche caso, come a Parma, è la situazione di bilancio del Comune – attualmente commissariato – a dettare l'ordine del giorno: addizionale Irpef allo 0,8% e aliquote Imu al massimo (0,6% prima casa e 1,06% altri immobili). Un numero crescente di Comuni sta studiando di applicare l'addizionale per scaglioni di reddito, partendo ad esempio dallo 0,4% fino a 15mila euro annui, poi salire gradualmente allo 0,8% oltre i 55mila euro. Il dato di fondo, però, non cambia. E i rincari colpiranno in modo trasversale anche i lavoratori dipendenti e i pensionati, che hanno già risentito in busta paga o sulla pensione dell'aumento dello 0,33% dell'addizionale regionale. Ad esempio, un funzionario di banca milanese con una media anzianità di servizio e due immobili (la casa in cui vive e un alloggio al mare), nel 2012 rischia di pagare quasi 1.200 euro in più. A Roma e Bari se la caverebbe con circa 700 euro. Ma non è una gran consolazione.
FONTE: ILSOLE24ORE
