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Con il DPCM in corso di pubblicazione in G.U. e diffuso ieri sul sito del Dipartimento  delle Finanze, è stato prorogato dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio  2012 (l’8 luglio cade di domenica) il termine per il versamento, senza interessi, delle  imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP  2012; slitta, invece, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la  maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.  Con riguardo a tale ultima scadenza, va ricordato che, riprendendo il contenuto dei  DPCM degli anni scorsi, il DL 16/2012, conv. L. 44/2012, ha “messo a regime” il  differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel  periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.  In virtù di quanto stabilito dall’articolo unico del DPCM, beneficiano della doppia  proroga dei termini le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute,  entro il 18 giugno, al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto  del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni, nonché i  contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che  dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per  ciascuno studio di settore.  La proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni  e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare  redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.  Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’articolo unico del  DPCM riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP,  le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il  termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che  sarebbero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello  0,4%).  A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento il versamento della  “cedolare secca”, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero posseduti nel  2011, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero detenute nel 2011, del  contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.  A luglio anche cedolare secca, patrimoniali e contributo di  solidarietà. Nessun differimento riguarda, invece, i versamenti dell’IMU, la cui scadenza per la  prima rata del 2012 resta ferma al 18 giugno 2012.  Slittano, inoltre, i termini per i pagamenti in caso di opzione per la rateizzazione ai  sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/9_, con la conseguenza che le rate successive alla  prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun  mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun  mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.  Da ultimo, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche  in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la  dichiarazione IVA relativa al 2011 nell’ambito del modello UNICO 2012.  Rimangono, invece, invariati i termini ordinari del 18 giugno 2012, senza  maggiorazione di interessi, e del 18 luglio 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a  titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche,  “estranei” agli studi di settore.  La proroga in esame non interessa, infine, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli  studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno  2012 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (ad esempio, le  società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla  chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d’imposta (ad  esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012). 

Fonte: Eutekne