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La Confesercenti di Verona partecipa alla giornata di lutto nazionale indetta per lunedì 4 giugno, invitando tutti i propri associati ad interrompere temporaneamente le attività per qualche minuto alle ore 11, abbassando le serrande a metà ed esponendo un tricolore. L'iniziativa, concordata con Rete Imprese Italia, vuole essere un importante gesto simbolico di vicinanza a quanti sono stati colpiti dal sisma in Emilia, dando un segnale anche allo Stato: «Non bastano delle pezze qua e là per mettere in sicurezza il territorio, così come non basta aumentare le accise una volta che la tragedia è avvenuta – ha commentato Silvano Meneguzzo, presidente dell'associazione di categoria scaligera -. Quello che chiediamo a gran voce è una politica di prevenzione, di incentivazione alla messa in sicurezza del territorio».
Iscrizioni aperte per il prossimo corso di:
Martedì 17 GIUGNO 2025 ore 08.30 - 12.30 formazione generica
Martedì 17 GIUGNO 2025 ore 13.30 - 17.30 formazione specifica
(e aggiornamenti)
Il numero dei partecipanti è LIMITATO A 20 ISCRITTI.
Sollecitiamo quindi gli interessati a presentare per tempo la domanda di iscrizione al corso.
Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008.
Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:
- tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni, rimane invece facoltativa la formazione per i collaboratori famigliari;
- tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);
- è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;
- in base al livello di rischio dell’azienda la durata minima complessiva del corso è di
8 ore |
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12 ore |
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16 ore |
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- non sono sottoposti a formazione (generale e specifica) i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto alla data del 11.01.2012 una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento;
- per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente. Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
- la formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
La sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Iscrizioni aperte per i prossimi corsi in programma:
Martedì 18 MARZO 2025 dalle 14 alle 18 FORMAZIONE GENERALE
Martedì 25 MARZO 2025 dalle 14 alle 18 FORMAZIONE SPECIFICA
Sede dei corsi Confesercenti, via Albere, 132 Verona
Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008.
Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:
- tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni, rimane invece facoltativa la formazione per i collaboratori familiari;
- tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);
- è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;
- in base al livello di rischio dell’azienda la durata minima complessiva del corso è di
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- non sono sottoposti a formazione (generale e specifica) i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto alla data del 11.01.2012 una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento;
- per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente. Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
- la formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
Facciamo presente che la sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
In allegato qui sotto, troverete l'Accorto Stato/Regioni e le SCHEDE di ISCRIZIONE ai corsi.

Con riferimento all’Accordo Stato/Regioni, si comunica che è entrato in vigore l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori per tutte le aziende con dipendenti (o soci lavoratori, o collaboratori famigliari) senza alcuna esclusione. E' previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda. Sono previste pesanti sanzioni per i trasgressori.
Si invitano tutte le imprese a prendere contatto con il nostro ufficio formazione per tutte le delucidazioni del caso ed iscriversi ai corsi in partenza. In allegato potete trovare tutte le ulteriori informazioni su normativa, corsi e costi.
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