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Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo di comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dopo il 21/12/2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’ 11/01/2022.
La comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, come eventualmente risultante dalla lettera di incarico tramite l’invio di una mail al competente Ispettorato del Lavoro: per la sede ITL di Verona l’indirizzo mail cui scrivere è
Regime sanzionatorio in caso di omessa o tardivo inoltro della comunicazione, il committente è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa che va da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La stessa sanzione si potrà applicare anche qualora il rapporto si protragga oltre il periodo comunicato.
Lo scorso 14 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’interno con modifiche e integrazioni al decreto del 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”. Il sistema informativo “Alloggiati Web” adeguato alle nuove prescrizioni, presenta delle novità in materia di accesso e utilizzo del portale, trasmissione dati e sicurezza.
La prima novità introdotta dal decreto riguarda le nuove regole sui soggiorni non superiori alle 24 ore:
- La comunicazione delle generalità delle persone alloggiate dovrà pervenire alle Questure entro 6 ore daII’arrivo, rimanendo comunque invariata la comunicazione entro le 24 ore per i soggiorni oltre le 24 ore di permanenza nella struttura;
- È indispensabile salvare le ricevute dei dati trasmessi tramite il sistema Alloggiati Web, poiché quest’ultime decorsi 30 giorni dall’avvenuta trasmissione verranno sovrascritte rendendo impossibile la Ioro acquisizione. Ricevute che dovranno essere conservate ed esibite in caso di controllo.
La seconda novità non meno importante riguarda la modalità di autenticazione e sicurezza:
- Modalità di accesso basata su autenticazione a due fattori (credenziali, one time password);
- Modalità di trasmissione dati attraverso l’utilizzo di servizi di cooperazione applicativa (Web Service) per consentire la trasmissione diretta dei dati degli alloggiati dai “sistemi gestionali” delle strutture ricettive al sistema “Alloggiati Web”;
- Rafforzamento dei criteri di sicurezza;
- Possibilità di utilizzo del servizio tramite dispositivi mobili;
- Nuove funzionalità di supporto tecnico per le strutture ricettive.
Si ribadisce che, qualora si riscontrassero problemi tecnici al portale “Alloggiati Web” o la struttura ricettiva fosse ancora in fase di accreditamento ed attivazione del servizio, la comunicazione dei dati degli ospiti dovrà avvenire compilando l’apposito modulo presente sul sito Questura di Verona — Carta dei Servizi — elenco riepilogativo delle presenze, da inoltrare tramite posta elettronica certificata alla Questura.
L’entrata in vigore dei nuovi adeguamenti sarà attuata progressivamente in questi giorni. Nel frattempo le strutture potranno continuare ad utilizzare le attuali credenziali di accesso fino alla naturale scadenza del certificato digitale, per poi passare alla nuova modalità di accesso che verrà esplicitamente spiegata attraverso specifici manuali presenti sul portale.
Grazie.
Grazie a chi esercita la propria arte con passione, a chi esercita ogni giorno la sua voglia di esprimersi, di creare e di costruire attraverso la propria professione.
Grazie a chi esercita la propria libertà di scelta sostenendo consapevolmente e contribuendo alla crescita del nostro Paese.
A tutti voi i nostri migliori auguri per un nuovo meraviglioso anno.
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Queste le misure principali – come spiega una nota del Governo – inserite nel nuovo decreto.
Green Pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
musei e mostre;
al chiuso per i centri benessere;
centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
parchi tematici e di divertimento;
al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Dal 1° gennaio 2022 il nuovo limite dei pagamenti in contanti viene fissata fissata a 999,99 euro: tale soglia viene applicato a qualsiasi tipo di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche.
Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni previste.
Il limite massimo al pagamento in contante si riferisce ad una soglia che non deve essere superata da applicarsi a queste tipologie di transazioni: trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera, trasferimento di titoli al portatore in euro o valuta estera, libretti di deposito bancari o postali al portatore; effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Il divieto vale anche per acquisti frazionati in modo artificioso: cioè se vengono effettuati con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. In che senso? Se vengono fatti con cadenza prestabilita e per un circoscritto arco di tempo; Se non è possibile stabilire l’arco di tempo di riferimento ci si riferisce a quello indicato dalla legge, 7 giorni.
Consentiti i pagamenti misti: sarà permesso tuttavia però suddividere la cifra che si deve pagare tra contanti e pagamento tracciabile (esempio bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.). Ad esempio, se la cifra totale corrisponde a 1.600 euro, possiamo scegliere di trasferire denaro suddiviso in questo modo: 600 euro in cash e i restanti 1.000 euro con bancomat o bonifico.
Le sanzioni: la nuova soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata non solo da chi paga ma anche da chi riceve il denaro. Entrambi possono essere puniti nel caso in cui venga superato il limite di 999,99 euro. La legge prevede che con l’abbassamento del limite dei contanti diminuisca anche la sanzione minima. In sostanza: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la soglia per i pagamenti in cash è di 1999,99 euro, mentre la sanzione minima applicabile in caso di trasgressione (minima, non fissa) è di 2.000 euro. Ora, con il limite a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale scenderà a 1.000 euro.
Regola, però, non valida per i professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali: in tal caso, la sanzione resta fissata da 3.000 a 15.000 euro, quindi con una soglia minima pari al triplo rispetto a quella prevista per chi commette la violazione. Va detto, però, che sia chi trasgredisce la regola sull’uso dei contanti, sia chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo può beneficiare dell’oblazione, anche se in maniera diversa. Per chi commette l’infrazione, la sanzione passerà da un minimo di 4.000 euro a 2.000 euro. Invece, chi deve comunicare un’irregolarità, sulla base delle attuali e future disposizioni, continuerà a pagare un minimo di 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo.
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