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Storie di Impresa

ll 29 luglio scorso stata pubblicata sulla G.U. la legge n. 120 contenente le nuove "disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Due articoli in particolare riguardano direttamente i pubblici esercizi: l’art. 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol) e l’art. 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne).

Riassumiamo in dettaglio le novità più significative:

ENTRATA IN VIGORE dal 13 agosto 2010 (cioè 15 gg. dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale):

Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le autostrade.

Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le autostrade.

Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi, circoli privati, fiere, sagre ;

Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6;

Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali e notturne.

I pubblici esercizi, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, e esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.

Per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro attività dopo le ore 24 l'obbligo di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle scatta dal 13 novembre 2010. 


TESTO INTEGRALE art. 53 e 54

Art. 53.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa

violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.

 

Art. 54.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere

la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla

somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al

presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto

ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.