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L’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione delle istanze

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 0352471/2020 con il quale vengono definiti i contenuti informativi, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del ristoro destinato a sostenere le imprese dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19.

Di seguito, tutti i dettagli sul contributo come da nota a cura dell’Ufficio Tributario di Confesercenti.

Il contributo a fondo perduto è destinato ai soggetti economici esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti straniera. Al riguardo ci si riferisce a:
– comuni capoluoghi di provincia che abbiano registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
– comuni capoluoghi di città metropolitana che abbiano registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Si evidenzia che i 29 centri interessati dalla disposizione, per comodità di fruizione, sono indicati nelle istruzioni allegate al modello di istanza per la richiesta del contributo.

Per richiedere il ristoro è necessario:
– avere la partita IVA attiva alla data di presentazione dell’istanza;
– avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, come sopra descritte;
– possedere almeno uno tra i seguenti requisiti: ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019 (per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti); inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1 luglio 2019.

La richiesta del contributo avviene mediante presentazione dell’apposita istanza debitamente compilata a partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021, da presentare esclusivamente in modalità telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile ad esempio mediante le credenziali Fiscoline, Entratel, SPID.

Al riguardo si evidenzia che la domanda può essere presentata direttamente dall’interessato o da un suo intermediario appositamente delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In seguito alla presa in carico della domanda, l’Agenzia provvederà a comunicare:
– l’accoglimento e la successiva erogazione direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza;
– il rifiuto e quindi la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma.

L’ammontare del contributo spettante è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’analogo ammontare del mese di giugno 2019 come segue:
– 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
– 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro;
– 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono superiori a 1.000.000 di euro.

Al riguardo si evidenzia che:
– In caso di più esercizi di vendita di beni o servizi al pubblico, nelle zone A dei comuni come sopra descritti: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, va indicato separatamente per singola attività; va indicato il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (dettagliatamente indicato all’interno delle istruzioni all’istanza); II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sulla singola attività, a patto che siano rispettati i parametri di accesso;
– L’importo di ristoro massimo spettante è pari a 150.000 euro;
– Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
– I predetti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
– Il presente contributo non è cumulabile con il ristoro di cui all’art.58 “Fondo per la filiera della ristorazione” del D.L. n. 104/2020.

In caso di errore, fino al 14 gennaio 2021, qualora il ristoro non sia stato ancora erogato, sarà possibile correggere l’istanza errata, inviando quella corretta che sostituisce la precedente (è possibile inoltre presentare una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo). Stante quanto sopra scritto se il soggetto che ha eventualmente percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione). Al riguardo è specificato che con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.