Con decreto del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datato 5 giugno 2025, si definiscono le modalità di fruizione del contributo per il sostegno alle edicole, previsto dal D.P.C.M. 17 aprile 2025. Il decreto mira a sostenere la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico delle edicole, garantendo una gestione trasparente e rapida dei contributi.
Di seguito i punti principali:
- Contributo per le edicole:
Destinato alle imprese che gestiscono punti vendita esclusivi di giornali e riviste.
Importo massimo di 4.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2024 per IMU, TASI, CUP, TARI, locazione, energia elettrica, servizi telefonici e Internet, registratori di cassa, dispositivi POS e spese per trasformazione digitale e ammodernamento tecnologico.
Incremento del 10% per le edicole aperte almeno il 50% delle domeniche nel 2024. - Requisiti di ammissione:
Codice ATECO 47.62.10 come attività primaria o prevalente.
Non essere in liquidazione o sottoposti a procedure coattive.
Regolarità contributiva e previdenziale per le imprese con dipendenti. - Modalità di presentazione delle domande:
Domande telematiche dal 1° luglio al 30 luglio 2025 tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.
Dichiarazione sostitutiva attestante requisiti, spese sostenute e apertura domenicale, con indicazione del conto corrente per l’accredito. - Erogazione del contributo:
Il Dipartimento forma un elenco dei beneficiari e pubblica il decreto con gli importi spettanti.
In caso di risorse insufficienti, si procede al riparto proporzionale.
L’impresa deve mantenere l’attività per almeno 12 mesi dalla concessione del contributo. - Disposizioni finali:
Rispetto del regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.
Verifiche sui requisiti e revoca del contributo in caso di false dichiarazioni o perdita dei requisiti.
Comunicazione obbligatoria di variazioni che incidano sull’ammissibilità.
Attenzione: è in fase di predisposizione anche il decreto attuativo della misura a sostegno dei punti vendita non esclusivi, di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 17 aprile 2025.