Nella Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato l’Avviso previsto dall’art. 13-ter, comma 15, del decreto-legge n. 145/2023, che annuncia l’avvio della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche, insieme al portale telematico (BDSR) del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
A partire dal 3 settembre 2024, conclusa la fase sperimentale, la Banca Dati delle Strutture Ricettive sarà operativa su tutto il territorio nazionale. Dal giorno di pubblicazione dell’Avviso, avrà inizio un periodo di 60 giorni entro il quale entreranno in vigore le disposizioni previste dall’art. 13 ter del Decreto Legge n. 145/2023, che regola le locazioni turistiche, le locazioni brevi, le attività turistico-ricettive e il codice identificativo nazionale. Di conseguenza, gli obblighi e le sanzioni stabiliti da tale normativa si applicheranno a partire dal 2 novembre 2024. Maggiori info
Sono obbligati a richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) i seguenti soggetti:
I titolari o gestori di strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, come definite dalle normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
I locatori di unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
I locatori di unità immobiliari destinate a locazioni brevi, secondo l’articolo 4 del decreto-legge n. 50/2017.
Per richiedere il CIN, i soggetti interessati devono accedere alla piattaforma della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) con SPID o CIE e completare la procedura.
Termini per richiedere il CIN:
Chi ha già un codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione del CIN ha 60 giorni di tempo per richiedere il CIN, a partire dall’effettiva applicazione delle disposizioni (120 giorni complessivi dalla pubblicazione dell’Avviso del 3 settembre 2024). Dopo tale termine, saranno applicate sanzioni.
Chi ottiene il codice identificativo regionale o provinciale dopo il 2 novembre 2024 ha 30 giorni per richiedere il CIN. Superato questo termine, sarà soggetto a sanzioni.
In Regioni o Province autonome che non prevedono codici regionali o provinciali, l’obbligo di richiedere il CIN scatta dal 2 novembre 2024, con l’obbligo di esporlo negli annunci e all’esterno della struttura. La mancata esposizione comporta sanzioni.
Se una Regione o Provincia autonoma prevede un proprio codice ma non lo attribuisce nei tempi stabiliti, si hanno 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere il CIN nazionale.
Dal 2 novembre 2024, in caso di violazione delle disposizioni dell’art. 13 ter del D.L. n. 145/2023, sono previste le seguenti sanzioni:
Sanzione da 800 a 8.000 euro per il titolare di una struttura turistica (alberghiera o extralberghiera) o per chi concede in locazione un immobile privo di CIN.
Sanzione da 500 a 5.000 euro per la mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile o negli annunci, con l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.
Sanzioni previste dalle normative di sicurezza per chi concede in locazione immobili senza i requisiti di sicurezza, se l’attività è svolta in forma imprenditoriale.
Sanzione da 600 a 6.000 euro per chi affitta immobili senza dispositivi di rilevazione di gas o monossido di carbonio e senza estintori portatili conformi alla legge.
Sanzione da 2.000 a 10.000 euro per l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale senza SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Il Ministero ha confermato che restano valide le disposizioni riguardanti i codici identificativi previsti dalle normative di Regioni, Province Autonome e Comuni. Sul sito del Ministero del Turismo sono disponibili i contatti per informazioni sul CIN, oltre ai link alle FAQ in aggiornamento e alla pagina dedicata alla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).