In attuazione del D.Lgs. 30/2026 e della Direttiva UE 2024/825, tutti i commercianti di beni di consumo devono esporre nei propri locali o sui siti e-commerce l’avviso informativo sulla garanzia legale. Confesercenti Verona fornisce indicazioni e dettagli utili agli associati.
In ottemperanza alle recenti disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026 n. 30 (attuativo della Direttiva UE 2024/825 sulle pratiche commerciali scorrette), dallo scorso 27 settembre è entrato in vigore l'obbligo per tutti i commercianti di beni di consumo di esporre un avviso armonizzato relativo alla garanzia legale di conformità.
L’iniziativa punta a rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori, ricordando la presenza della garanzia legale minima di 2 anni per i prodotti venduti nell'Unione Europea.
Chi è interessato dall'obbligo?
L’obbligo riguarda tutti i commercianti che vendono beni di consumo, nessuno escluso:
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Negozi di vicinato e locali di vendita fisici.
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Venditori su aree pubbliche (commercio ambulante).
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E-commerce e piattaforme di vendita online.
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Attività che commercializzano prodotti alimentari e non alimentari.
Come e dove va esposto l'Avviso Armonizzato?
L'avviso deve essere collocato in una posizione ben visibile e facilmente individuabile da parte del cliente:
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Nei negozi fisici e su aree pubbliche: l'avviso può essere stampato sia a colori sia in bianco e nero, ma deve rispettare il formato minimo A4. Si consiglia l'esposizione vicino alla cassa o all'ingresso del punto vendita.
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Sulle vendite online (e-commerce): la pubblicazione sul sito web è obbligatoria a colori.
Cosa contiene l'Avviso?
L'avviso ufficiale riporta in modo chiaro e sintetico:
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I diritti del consumatore in caso di difetti di conformità (riparazione, sostituzione gratuita, riduzione del prezzo o rimborso).
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Le modalità per effettuare la segnalazione (esibizione di ricevuta, scontrino o estratto conto).
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Un QR code che consente al cliente di approfondire i propri diritti sulla pagina ufficiale dell'Unione Europea.
Sanzioni e Controlli
Pur non essendo prevista una sanzione specifica per la sola mancata esposizione dell'avviso, l'inadempimento viene assimilato a una pratica commerciale scorretta (ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo).
L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), avvalendosi anche della Guardia di Finanza, può contestare la violazione applicando sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 5.000 euro fino a 10.000.000 di euro in base alla gravità e alle dimensioni dell'impresa.
Supporto agli Associati Confesercenti Verona
Invitiamo tutti i nostri associati ad adempiere tempestivamente all'esposizione del cartello.
Il modello ufficiale dell'Avviso Armonizzato in formato PDF è disponibile per il download qui oppure scrivendoci a
