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Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, sono state introdotte nuove regole sulla sicurezza per chi lavora in modalità agile (smart working). Le novità riguardano tutte le imprese e prevedono anche sanzioni penali in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno:

  • al lavoratore in smart working
  • al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

un’informativa scritta sui rischi legati al lavoro.

Questo documento deve indicare:

  • i rischi generali dell’attività
  • i rischi specifici dello smart working
  • i rischi legati all’uso di computer e videoterminali

Il lavoratore, dal canto suo, deve collaborare e seguire le indicazioni ricevute.

Attenzione: servono prove della consegna

Non basta preparare l’informativa: è obbligatorio dimostrare di averla consegnata.

Per questo le imprese devono:

  • far firmare una ricevuta
  • inviare il documento tramite PEC o email tracciabile
  • conservare una prova della consegna

Sanzioni in caso di mancato adempimento

Se il datore di lavoro non rispetta questo obbligo, rischia:

  • arresto da 2 a 4 mesi
  • oppure una multa da 1.708 a 7.403 euro

È una novità importante: prima non erano previste sanzioni specifiche per questo obbligo.

Cosa cambia per le imprese

Le aziende devono prestare più attenzione a:

  • redigere un’informativa chiara e completa
  • aggiornarla ogni anno
  • organizzare un sistema per tracciare la consegna

In sintesi

La sicurezza nello smart working diventa un obbligo più stringente. Non è più solo una formalità: serve organizzazione, attenzione e documentazione precisa.

Confesercenti Verona è a disposizione per supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni.

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