Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, sono state introdotte nuove regole sulla sicurezza per chi lavora in modalità agile (smart working). Le novità riguardano tutte le imprese e prevedono anche sanzioni penali in caso di mancato rispetto degli obblighi.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno:
- al lavoratore in smart working
- al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
un’informativa scritta sui rischi legati al lavoro.
Questo documento deve indicare:
- i rischi generali dell’attività
- i rischi specifici dello smart working
- i rischi legati all’uso di computer e videoterminali
Il lavoratore, dal canto suo, deve collaborare e seguire le indicazioni ricevute.
Attenzione: servono prove della consegna
Non basta preparare l’informativa: è obbligatorio dimostrare di averla consegnata.
Per questo le imprese devono:
- far firmare una ricevuta
- inviare il documento tramite PEC o email tracciabile
- conservare una prova della consegna
Sanzioni in caso di mancato adempimento
Se il datore di lavoro non rispetta questo obbligo, rischia:
- arresto da 2 a 4 mesi
- oppure una multa da 1.708 a 7.403 euro
È una novità importante: prima non erano previste sanzioni specifiche per questo obbligo.
Cosa cambia per le imprese
Le aziende devono prestare più attenzione a:
- redigere un’informativa chiara e completa
- aggiornarla ogni anno
- organizzare un sistema per tracciare la consegna
In sintesi
La sicurezza nello smart working diventa un obbligo più stringente. Non è più solo una formalità: serve organizzazione, attenzione e documentazione precisa.
Confesercenti Verona è a disposizione per supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni.
