Arrivano importanti conferme sul fronte dell’imposta di soggiorno, tributo comunale che coinvolge tutte le strutture ricettive. Secondo le più recenti disposizioni normative e sentenze, il responsabile del pagamento e della dichiarazione dell’imposta è il gestore della struttura, con diritto di rivalsa nei confronti del turista.
Il quadro normativo
La disciplina nasce con il D.Lgs. 23/2011, art. 4, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno. Un punto di svolta è arrivato con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4: qui si specifica che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento e della dichiarazione telematica (entro il 30 giugno dell’anno successivo). Sono previste sanzioni fino al 200% per omissione dichiarativa e del 30% per mancato o tardivo versamento. Con il D.L. 146/2021 (art. 5-quinquies) è stata sancita anche la retroattività della norma, che si applica dunque anche ai fatti antecedenti al 19 maggio 2020.
Le pronunce della Cassazione
Con la sentenza n. 6187/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura di responsabile d’imposta del gestore, con diritto di rivalsa sul cliente.
Con la sentenza n. 9213/2022, la Cassazione Penale ha escluso la responsabilità per peculato: il gestore non è più agente contabile o incaricato di pubblico servizio, ma soggetto a responsabilità amministrativo-tributaria.
Il nodo giurisdizione
Resta aperto un dibattito sulla competenza della Corte dei Conti: alcune sezioni continuano a qualificare i gestori come agenti contabili, mentre altre riconoscono la nuova natura tributaria del rapporto, rimandando le controversie al Giudice Tributario.
Per le imprese turistiche del territorio, questo scenario comporta alcuni punti fermi:
- Obbligo diretto del gestore: dichiarazione telematica e versamento regolare al Comune;
- Sanzioni certe in caso di inadempienza, anche per annualità pregresse;
- Riduzione del rischio penale, con esclusione del peculato, ma permanenza della responsabilità fiscale.
«È fondamentale che le strutture ricettive adottino procedure interne puntuali e trasparenti nella gestione della tassa di soggiorno» – sottolinea Alessandro Torluccio, direttore di Confesercenti Verona – «non si tratta soltanto di un adempimento fiscale, ma di un elemento che contribuisce al rapporto di fiducia tra operatori turistici, amministrazioni locali e visitatori».
Fonti istituzionali
D.Lgs. 23/2011, art. 4
D.L. 34/2020, art. 180, comma 3 (introdotto art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011)
D.L. 146/2021, art. 5-quinquies
Cassazione, sent. n. 6187/2024
Cassazione Penale, sent. n. 9213/2022
