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Secondo le regole stabilite dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 il 12 gennaio 2017 decorrono i termini per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono tenuti all'aggiornamento i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 7 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, nonché i dirigenti, i preposti ed i lavoratori. In relazione a quanto stabilito dall'Accordo, l'aggiornamento deve essere effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso che è stata fissata dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, avvenuta l'11 gennaio 2012.
AGGIORNAMENTO DEI DATORI DI LAVORO
In relazione al livello di rischio, l'aggiornamento per i datori di lavoro sarà di:
- 6 ore per il RISCHIO BASSO (ad es. alberghi, studi professionali, ristoranti, bar, commercio...)
- 10 ore per il RISCHIO MEDIO (ad es. attività agricole, trasporti, istruzione, pubb. Amministr...)
- 14 ore per il RISCHIO ALTO (ad es. attività industriali, tessili, legno, ...)
Per informazioni e prenotazioni ai corsi: Ufficio Formazione Confesercenti 045 8624034 – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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