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I provvedimenti sanzionatori sul nuovo obbligo di comunicazione dei lavoratori a chiamata dovranno essere adottati con estrema cautela almeno fino a quando non verrà emanato il decreto ministeriale che individua le modalità semplificate di comunicazione; il lavoro somministrato potrà essere avviato anche dopo il raggiunto tetto di 36 mesi; non si applica la nuova convalida delle dimissioni quando la cessazione origina in un accordo raggiunto nelle sedi protette.
Sono, questi, i principali contenuti della circolare 18/2012 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con cui
ieri sono stati forniti i primi chiarimenti alla legge 92/2012, in vigore dallo stesso giorno. Sotto la lente ministeriale fono finiti anche alcuni profili dei contratti di apprendistato (in materia di clausole di stabilizzazione), di lavoro accessorio (a livello di campo applicativo e regime transitorio) e circa il fenomeno delle dimissioni "in bianco" (si leggano anche gli altri articoli in pagina). Da parte degli operatori erano particolarmente attesi i chiarimenti sul contratto intermittente o a chiamata. A partire da ieri, infatti, sono in vigore le nuove regole di avvio del rapporto sotto il profilo soggettivo. Si tratta di lavoratori con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età (ossia 23 anni e 364 giorni), fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età (ossia 24 anni e 364 giorni).
Nella circolare si precisa che la violazione di questa norma determina la «trasformazione» del rapporto a tempo pieno e indeterminato. Si ritiene, tuttavia, che una volta raggiunta l'età, l'azienda abbia sempre la possibilità di avviare il contratto avvalendosi di una delle altre ipotesi previste dalla legge. Secondo il Ministero, dal 18 luglio 2012 sono state abrogate le ipotesi di lavoro a chiamata per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno per effetto dell'abrogazione dell'articolo 37 del Dlgs 276/2003, a meno che questa ipotesi non sia consentita dalla contrattazione collettiva. Su questo punto qualche dubbio rimane: il coordinato articolo 34 della stessa legge Biagi stabilisce, infatti, che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, "ovvero" per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Quindi, i contratti potrebbero intervenire solo sulle esigenze e non anche sui periodi predeterminati con riferimento ai quali l'accordo nel contratto individuale sembrerebbe sufficiente. Da ieri è scattato anche il nuovo obbligo di comunicazione. L'adempimento può essere fatta anche nella stessa giornata di avvio del rapporto, purché prima che inizi la prestazione. Spetterà, poi, a un decreto individuare le ipotesi più semplificate in linea con la tipologia flessibile del rapporto e fino ad allora il corpo ispettivo dovrà essere
cauto ad irrogare sanzioni. Nel frattempo, sono attivi fax e posta elettronica reperibili sul sito del ministero del Lavoro.
La comunicazione riguarda tutti i rapporti, è in forma libera e deve contenere soltanto i giorni e non anche l'ora in cui
è resa la prestazione. Una volta trascorso il periodo di "tolleranza" un lavoratore presente in azienda in periodi diversi da quelli comunicati, determina una sanzione amministrativa per la mancata comunicazione che va da 400 a 2.400 euro.
Un'altra importante novità riguarda la somministrazione a tempo determinato, che la riforma Fornero computa per il
raggiungimento del limite dei 36 mesi. Sul punto il Ministero spiega che il tetto dei 36 mesi rappresenta un limite alla
stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che
raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo
stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi. Peraltro, ai fini del computo dovranno essere presi in considerazione solo le missioni iniziate dal 18 luglio e non anche quelle precedenti.
Per quanto riguarda il lavoro a termine, poi, la circolare 18 chiarisce che per avvalersi del contratto senza indicare la causale tra le parti non deve esserci stato, anche in passato, alcun rapporto di lavoro di natura subordinata (sono
invece ammessi rapporti di natura autonoma). Infine, la circolare affronta le novità in tema di collocamento obbligatorio. A partire dallo scorso 18 luglio i contratti a tempo determinato di durata fino a 9 mesi si computano ai fini del calcolo della quota di riserva. Ad ogni modo le aziende hanno a disposizione 60 giorni per adeguarsi anche se è in arrivo nel Decreto sviluppo una modifica alla legge 92/2012 che ripristina l'esclusione, ma solo per i contratti di durata fino a 6 mesi.

Lavoratori ammessi
Da ieri il contratto intermittente può essere utilizzato da lavoratori con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni (in
questo caso le prestazioni possono essere svolte entro il venticinquesimo anno). Se si viola tale norma, è prevista
la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato

Periodi esclusi
Secondo la circolare è stata abrogata la possibilità di utilizzare il lavoro a chiamata per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, a meno che questa ipotesi non sia consentita dalla contrattazione collettiva. Questa lettura però contrasta con l'articolo 34 della legge Biagi


Soglia massima
Per quanto concerne la somministrazione a tempo determinato, la circolare precisa che il tetto dei 36 mesi costituisce un limite per la sottoscrizione solo per i contratti a tempo determinato e non anche per la somministrazione. Quindi, una volta raggiunta la soglia dei 36 mesi il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dello stesso addetto solo con la somministrazione.


La partenza
Altra precisazione riguarda il momento da cui si devono conteggiare i 36 mesi: vanno prese in considerazione solo le missioni iniziate da ieri, 18 luglio 2012, e non anche quelle precedenti


Senza causale
La riforma ha previsto che si possa non indicare la causale a fronte del primo contratto di lavoro a termine che abbia durata massima di 12 mesi e non sia prorogato. È anche possibile che il datore di lavoro stipuli più contratti acausali, fino al 6% degli addetti a tempo indeterminato, nell'ambito del lancio di un nuovo prodotto, la proroga di una commessa, un cambiamento tecnologico purché ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.


La precisazione
La circolare ribadisce che per evitare la causale non ci deve essere stato alcun precedente rapporto di natura subordinata tra impresa e lavoratore

(Fonte: IlSole24Ore)