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Oltre alle disposizioni che impongono il ricalcolo dell’IRPEF relativa al 2011 sulla quale commisurare l’acconto 2012 , in occasione dei prossimi versamenti occorre ricordare la riduzione dal 99% al 96% della relativa percentuale di computo. È il risultato di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del DPCM 21 novembre 2011: tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto.
Per quanto sopra, chi si accinge al versamento dovrà verificare innanzitutto che l’acconto IRPEF sia dovuto, tenuto conto che sono obbligati al relativo pagamento i soggetti che:
- presentano il modello UNICO 2012 PF con l’indicazione al rigo RN33 di un importo superiore a 51,65 euro;
- pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52 euro.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto:
- i soggetti che, al predetto rigo RN33, hanno evidenziato un’imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51 euro;
- i soggetti che, pur essendo debitori d’imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d’imposta superiori all’imposta dovuta a titolo di acconto;
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2012, da presentare nel 2013, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite (metodo previsionale);
- i soggetti che, per la prima volta nel 2012, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- i contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2012 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, “forfettino”);
- i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2012;
- i soggetti che hanno un credito IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l’acconto dovuto;
- i soggetti falliti.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di versamento, in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. Si ricorda che l’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103 euro.
In pratica, ipotizzando l’assenza di obblighi di ricalcolo, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel rigo RN33.
A novembre, per determinare la seconda rata di acconto, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 25 novembre 2011, la riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto in relazione all’anno 2012 deve ritenersi applicabile anche ai fini del versamento:
- dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 95% al 92%;
- dell’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” dovuto per il 2012, che si riduce quindi dal 99% al 96%.
Pertanto, con specifico riferimento alla cedolare secca, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo RB11, colonna 3, pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 95%. In pratica, tale rata risulta pari al 38% (40% × 95%) dell’importo indicato nel suddetto rigo RB11, colonna 3.
Analogamente, in ordine all’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti “minimi”, verificato l’obbligo di versamento dell’acconto (importo di rigo CM14 pari o superiore a 52 euro), in sede di pagamento dell’eventuale prima rata occorre considerare l’“ordinaria” misura del 99%. In pratica, tale rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel suddetto rigo CM14.
Per entrambe le imposte sostitutive, al fine della determinazione della seconda rata di acconto da corrispondere a novembre, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96% (nuovi “minimi”) o del 92% (cedolare secca);
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Fonte: Eutekne