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Diversamente da ciò che avveniva con l'Ici, l'Imu da quest'anno colpisce anche le costruzioni rurali: abitazioni, fienili, stalle e così via. Nel decreto salva-Italia (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011) non si fa infatti nessuna distinzione per il trattamento fiscale di questo tipo di fabbricati. Una nuova imposizione che ha suscitato non poche perplessità da parte di molti proprietari di strutture agrituristiche: da un lato perché si troveranno a dover pagare un tributo nuovo di zecca, dall'altro perché non è facile districarsi tra le norme che si sono sovrapposte in materia e che – in molti casi – obbligheranno i titolari a ricorrere a un professionista per l'iscrizione nel catasto dei fabbricati.

Infatti, per gli immobili rurali che ancora oggi sono legittimamente iscritti nel Catasto dei terreni – tutti quelli per cui non si sono verificate le ipotesi previste dal Dm 28/98 (in sostanza nuove costruzioni e trasferimenti) – il decreto salva Italia prevede l'obbligo di iscrizione tra i fabbricati entro il 30 novembre 2012. Dato che per l'accatastamento c'è tempo fino alla fine di novembre e la prima rata dell'Imu va pagata entro il 18 giugno, potrebbero esserci alcuni proprietari che – al momento del versamento – non conoscono ancora la rendita esatta su cui calcolare l'imposta: in questo caso, si dovrà pagare sulla base della rendita di un fabbricato simile, per poi calcolare il conguaglio una volta che sia stata attribuito un valore catastale.

A regime, le regole per il pagamento dell'Imu "rurale" sono del tutto simili a quelle per l'Imu "generale". Nel caso delle abitazioni, alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 si applicano le aliquote del 4 per mille per la casa principale (con detrazione di 50 euro a figlio convivente inferiore ai 26 anni) e del 7,6 per mille negli altri casi (al netto delle variazioni che possono essere effettuate dai Comuni).

Nel caso invece degli immobil strumentali alle attività agricole, alla rendita rivalutata del 5% si applica il moltiplicatore 60 (65 dal 1° gennaio 2013) e l'aliquota del 2 per mille che il Comune può abbassare all'uno per mille. Per l'individuazione dei fabbricati rurali la norma non fa riferimento alla classificazione catastale; anzi, viene espressamente abrogata dal decreto salva Italia (comma 14, articolo 13 del Dl 201/2011) la disposizione secondo cui per il riconoscimento della ruralità occorreva la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. Si può quindi ritenere che l'aliquota ridotta del 2 per mille spetti semplicemente per la destinazione strumentale di un fabbricato, quale che sia la categoria; ad esempio si potrebbe trattare di un impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) o di un ufficio (A/10).

Il tema della ruralità è invece importante guardando al passato, perché fino alla fine del 2011 sono stati esenti da Ici gli immobili con questi requisiti. Le costruzioni che sono già iscritte a Catasto in categorie diverse dalla A/6 o D/10 hanno tempo fino alla fine di marzo per poter effettuare la variazione in queste categorie senza la modifica della rendita. La nuova data limite per un adempimento le cui scadenze sono state più volte rimandate è stata stabilita dal "decreto milleproroghe" e vale però solo ai fini Ici per l'anno di imposta 2011. Niente invece cambia per l'Imu, dato che la rendita rimane invariata e la nuova imposta colpisce anche gli immobili rurali.

L'Imu va infine a sostituire l'Ici per quel che riguarda i terreni agricoli. La base imponibile è determinata dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 130 (ai fini dell'Ici il coefficiente era 75), che scende a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. L'aliquota ordinaria è dello 7,6 per mille.

FONTE: IL SOLE24ORE

 

Diversamente da ciò che avveniva con l'Ici, l'Imu da quest'anno colpisce anche le costruzioni rurali: abitazioni, fienili, stalle e così via. Nel decreto salva-Italia (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011) non si fa infatti nessuna distinzione per il trattamento fiscale di questo tipo di fabbricati. Una nuova imposizione che ha suscitato non poche perplessità da parte di molti proprietari di strutture agrituristiche: da un lato perché si troveranno a dover pagare un tributo nuovo di zecca, dall'altro perché non è facile districarsi tra le norme che si sono sovrapposte in materia e che – in molti casi – obbligheranno i titolari a ricorrere a un professionista per l'iscrizione nel catasto dei fabbricati.

Infatti, per gli immobili rurali che ancora oggi sono legittimamente iscritti nel Catasto dei terreni – tutti quelli per cui non si sono verificate le ipotesi previste dal Dm 28/98 (in sostanza nuove costruzioni e trasferimenti) – il decreto salva Italia prevede l'obbligo di iscrizione tra i fabbricati entro il 30 novembre 2012. Dato che per l'accatastamento c'è tempo fino alla fine di novembre e la prima rata dell'Imu va pagata entro il 18 giugno, potrebbero esserci alcuni proprietari che – al momento del versamento – non conoscono ancora la rendita esatta su cui calcolare l'imposta: in questo caso, si dovrà pagare sulla base della rendita di un fabbricato simile, per poi calcolare il conguaglio una volta che sia stata attribuito un valore catastale.

A regime, le regole per il pagamento dell'Imu "rurale" sono del tutto simili a quelle per l'Imu "generale". Nel caso delle abitazioni, alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 si applicano le aliquote del 4 per mille per la casa principale (con detrazione di 50 euro a figlio convivente inferiore ai 26 anni) e del 7,6 per mille negli altri casi (al netto delle variazioni che possono essere effettuate dai Comuni).

Nel caso invece degli immobil strumentali alle attività agricole, alla rendita rivalutata del 5% si applica il moltiplicatore 60 (65 dal 1° gennaio 2013) e l'aliquota del 2 per mille che il Comune può abbassare all'uno per mille. Per l'individuazione dei fabbricati rurali la norma non fa riferimento alla classificazione catastale; anzi, viene espressamente abrogata dal decreto salva Italia (comma 14, articolo 13 del Dl 201/2011) la disposizione secondo cui per il riconoscimento della ruralità occorreva la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali. Si può quindi ritenere che l'aliquota ridotta del 2 per mille spetti semplicemente per la destinazione strumentale di un fabbricato, quale che sia la categoria; ad esempio si potrebbe trattare di un impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) o di un ufficio (A/10).

Il tema della ruralità è invece importante guardando al passato, perché fino alla fine del 2011 sono stati esenti da Ici gli immobili con questi requisiti. Le costruzioni che sono già iscritte a Catasto in categorie diverse dalla A/6 o D/10 hanno tempo fino alla fine di marzo per poter effettuare la variazione in queste categorie senza la modifica della rendita. La nuova data limite per un adempimento le cui scadenze sono state più volte rimandate è stata stabilita dal "decreto milleproroghe" e vale però solo ai fini Ici per l'anno di imposta 2011. Niente invece cambia per l'Imu, dato che la rendita rimane invariata e la nuova imposta colpisce anche gli immobili rurali.

L'Imu va infine a sostituire l'Ici per quel che riguarda i terreni agricoli. La base imponibile è determinata dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 130 (ai fini dell'Ici il coefficiente era 75), che scende a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. L'aliquota ordinaria è dello 7,6 per mille.

FONTE: IL SOLE24ORE