Trova nel sito

Formazione

Master

Italia COMFIDI

banner comfidi piccolo

Ambulanti On-Line

Storie di Impresa

Dal 1 luglio 2011 il commerciante al dettaglio che effettui una vendita di importo pari o superiore ai 3.600 euro (compreso IVA) dovrà acquisire il codice fiscale del cliente per includerlo nella comunicazione annuale da inviare entro il 30 aprile 2012. In questi casi sarà quindi opportuno certificare l’operazione con lo scontrino fiscale “parlante”, la ricevuta fiscale o la fattura.
L’articolo 21 del D.L. n.78 datato 31 maggio 2010, infatti, impone a tutti i soggetti passivi Iva che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a € 3.000,00 (al netto dell’imposta).  Nel caso in cui, pur trattandosi di operazioni rilevanti ai fini Iva, non vi sia obbligo di emissione della fattura (commercianti al dettaglio) il limite è elevato ad € 3.600,00 al lordo quindi dell’imposta.

 

 

• ESCLUSIONI
Il Decreto “Sviluppo” n.70 del 13 maggio 2011 ha introdotto una semplificazione che esclude dalla comunicazione in oggetto tutte le operazioni per cui il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti nel territorio nazionale.
Rimangono invece soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni regolate con pagamento tramite bancomat o assegni.
• CLIENTI STRANIERI
Anche per questi soggetti, nel caso di operazioni non inferiori ai 3.600 euro, sarà necessario acquisire i dati e dovranno essere annotati gli interi dati anagrafici ovvero cognome, nome, data e luogo di nascita e domicilio all’estero mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione, ragione sociale o ditta e la sede legale.
Come di consueto i nostri consulenti sono a disposizione presso la sede Confesercenti di Verona, per fornire tutti i chiarimenti necessari.