Stampa

La proroga dei termini per il versamento delle imposte dal 18 giugno al 9 luglio 2012  e dal 18 luglio al 20 agosto 2012 (con la maggiorazione dello 0,40%), esplica effetti  anche sulla rateizzazione dei versamenti. Brevemente, si ricorda che il DPCM 6  giugno 2012 ha prorogato i termini per i versamenti derivanti da UNICO 2012 e IRAP  2012 con riferimento a tutte le persone fisiche (soggette o meno agli studi di settore)  e ai contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore (si  veda “Proroga per i versamenti di UNICO 2012” del 9 giugno 2012).  L’art. 20 del DLgs. 241/97 disciplina la rateizzazione dei versamenti a saldo e/o in  acconto di imposte e contributi. La rateizzazione dei suddetti versamenti avviene in  rate mensili di pari importo e il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente,  tenendo però conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.  Può inoltre essere stabilito un numero di rate differente per ciascun importo a saldo o  in acconto che viene rateizzato. Ad esempio, è possibile adottare un numero di rate  differenti per l’IRPEF o l’IRES e l’IRAP, oppure per il versamento del saldo e del  primo acconto.  Quanto ai termini, per i contribuenti non titolari di partita IVA, la prima rata scade il  giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo o dell’acconto e le rate  successive alla prima scadono alla fine di ogni mese; diversamente, per i contribuenti  titolari di partita IVA, fermo restando il termine previsto per la prima rata, le rate  successive alla prima scadono, invece, al giorno 16 del mese.  L’opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella  misura percentuale prevista dalla relativa normativa. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 21 maggio 2009, gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del  4% annuo (0,33% mensile), a decorrere dai pagamenti relativi alle dichiarazioni dei  redditi, dell’IRAP e dell’IVA presentate dal 1° luglio 2009. Si segnala inoltre che: gli  interessi dovuti per la rateizzazione devono essere indicati nel modello F24  separatamente dai tributi cui afferiscono, mediante appositi codici; la maggiorazione dello 0,4% per il differimento dei versamenti, invece, si cumula con  l’imposta dovuta e viene versata con il codice tributo della stessa.  Tanto premesso, sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia  delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41 (_ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione  degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi del citato art. 20 del  DLgs. 241/97, poichè il termine di versamento della prima rata coincide con il termine  di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova  scadenza del 9 luglio 2012 (ovvero del 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello  0,4% ); per quanto riguarda, invece, i termini di versamento delle rate successive alla  prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del DLgs.  241/97, vale a dire:  - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;  - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.  Con partita IVA, prima rata il 9 luglio e seconda rata il 16 luglio  Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro  il 9 luglio 2012, se è titolare di partita IVA deve versare la seconda rata entro il 16  luglio 2012, se non è titolare di partita IVA deve invece versare la seconda rata entro  il 31 luglio 2012.  In pratica, ipotizzando che il contribuente, titolare di partita IVA, opti per la  rateizzazione delle imposte dovute sino al termine massimo (novembre 2012), le  imposte dovranno essere versate alle seguenti scadenze:  - la prima rata, il 9 luglio 2012;  - la seconda rata, il 16 luglio 2012;  - la terza rata, il 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale, per il quale l’art. 3-  quater del DL 16/2012 conv. L. 44/2012 ha previsto il differimento “a regime” al 20  agosto dei termini scadenti dal 1° agosto);  - la quarta rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica);  - la quinta rata, il 16 ottobre 2012;  - la sesta ed ultima rata, il 16 novembre 2012.  Qualora il contribuente titolare di partita IVA decida di effettuare il versamento entro  il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40% , la rateizzazione avviene in un  minor numero di rate, considerato che il termine massimo rimane, sulla base del  tenore letterale dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il mese di novembre. Di conseguenza, le  imposte rateizzate dovranno essere versate, considerando anche la maggiorazione  dello 0,40%, alle seguenti scadenze:  - la prima rata, il 20 agosto 2012;  - la seconda rata, il 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica);  - la terza rata, il 16 ottobre 2012;  - la quarta ed ultima rata, il 16 novembre 2012.