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Riscossione coattiva meno aggressiva, ma non per questo meno determinata, con l'avvento delle nuove soglie in materia di esproprio dei crediti presso terzi e di espropriazione immobiliare, destinate a condizionare sensibilmente l'azione esecutiva nei confronti dei debitori di Equitalia.

Cominciamo con l'esproprio dei crediti, per il quale il decreto legge 16/2012 interviene sul decreto 602/1973, una sorta di Testo unico della riscossione, aggiungendo l'articolo 72-ter, che fissa i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, incluse quelle dovute a seguito di licenziamento. D'ora in poi è previsto che l'agente della riscossione possa procedere al pignoramento del credito presso terzi in misura pari a un decimo dello stipendio, o del salario, se questo è di importo fino a 2mila euro e, per importi compresi fra 2mila e 5mila euro, in misura pari a un settimo: il risultato pratico è, al contempo, la riduzione della quota di prelievo dello stipendio o del salario e l'allungamento della dilazione "forzata". Va però prestata attenzione al fatto che il regime "di favore" concesso dal legislatore riguarda soltanto i debiti dei dipendenti con stipendi o salari di importo non superiore a 5mila euro, per i quali il pignoramento nella misura di un quinto è stato ritenuto eccessivamente penalizzante per il debitore.

Infatti, per salari o stipendi superiori il comma 2 del nuovo articolo 72-ter prevede che resti ferma la misura prevista dall'articolo 545, comma 4 del Codice di procedura civile: pertanto, nei confronti dei debitori morosi di Equitalia, titolari di stipendi, salari e altre indennità di importo superiore a 5mila euro si continuerà a procedere con il pignoramento del credito nella misura di un quinto.

Passiamo all'altra novità relativa alla nuova soglia prevista per l'espropriazione immobiliare: dal 2 marzo, data di entrata in vigore del decreto 16, la soglia è stata unificata a 20mila euro, a nulla rilevando l'utilizzo dell'immobile posseduto dal debitore. Pertanto, soltanto laddove quest'ultimo abbia un debito complessivamente superiore a 20mila euro, quindi frutto anche di diverse pretese erariali maturate nel tempo, l'espropriazione immobiliare potrà essere avviata: diversamente, quindi in caso di importo complessivamente inferiore alla nuova misura, l'azione di riscossione coattiva dovrà necessariamente seguire altre strade rispetto all'esproprio del bene

immobile. Infine, viene previsto che l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria su un bene immobile a condizione che l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore a 20mila euro: il tutto non necessariamente per finalità esecutiva ma anche a titolo di cautela nelle ipotesi di presenza di eventuali altri creditori oppure di fallimento del contribuente/debitore.

FONTE: IL SOLE24ORE