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Contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, al via le domande
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L’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione delle istanze
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 0352471/2020 con il quale vengono definiti i contenuti informativi, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del ristoro destinato a sostenere le imprese dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19.
Di seguito, tutti i dettagli sul contributo come da nota a cura dell’Ufficio Tributario di Confesercenti.
Il contributo a fondo perduto è destinato ai soggetti economici esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti straniera. Al riguardo ci si riferisce a:
– comuni capoluoghi di provincia che abbiano registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
– comuni capoluoghi di città metropolitana che abbiano registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Si evidenzia che i 29 centri interessati dalla disposizione, per comodità di fruizione, sono indicati nelle istruzioni allegate al modello di istanza per la richiesta del contributo.
Per richiedere il ristoro è necessario:
– avere la partita IVA attiva alla data di presentazione dell’istanza;
– avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, come sopra descritte;
– possedere almeno uno tra i seguenti requisiti: ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019 (per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti); inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1 luglio 2019.
La richiesta del contributo avviene mediante presentazione dell’apposita istanza debitamente compilata a partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021, da presentare esclusivamente in modalità telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile ad esempio mediante le credenziali Fiscoline, Entratel, SPID.
Al riguardo si evidenzia che la domanda può essere presentata direttamente dall’interessato o da un suo intermediario appositamente delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In seguito alla presa in carico della domanda, l’Agenzia provvederà a comunicare:
– l’accoglimento e la successiva erogazione direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza;
– il rifiuto e quindi la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma.
L’ammontare del contributo spettante è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’analogo ammontare del mese di giugno 2019 come segue:
– 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
– 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro;
– 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono superiori a 1.000.000 di euro.
Al riguardo si evidenzia che:
– In caso di più esercizi di vendita di beni o servizi al pubblico, nelle zone A dei comuni come sopra descritti: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, va indicato separatamente per singola attività; va indicato il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (dettagliatamente indicato all’interno delle istruzioni all’istanza); II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sulla singola attività, a patto che siano rispettati i parametri di accesso;
– L’importo di ristoro massimo spettante è pari a 150.000 euro;
– Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
– I predetti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
– Il presente contributo non è cumulabile con il ristoro di cui all’art.58 “Fondo per la filiera della ristorazione” del D.L. n. 104/2020.
In caso di errore, fino al 14 gennaio 2021, qualora il ristoro non sia stato ancora erogato, sarà possibile correggere l’istanza errata, inviando quella corretta che sostituisce la precedente (è possibile inoltre presentare una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo). Stante quanto sopra scritto se il soggetto che ha eventualmente percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione). Al riguardo è specificato che con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.
Fiepet Confesercenti, allarme imprese somministrazione: “Senza sostegni immediati non riapriamo più”
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“Alle 18.00 costretti a chiudere, ma avere un futuro è un nostro diritto”. È questo il messaggio del manifesto che migliaia di bar, ristoranti, pub e altre imprese della somministrazione aderenti a Fiepet Confesercenti affiggeranno domani alle 18.00 sulle proprie vetrine per protestare contro le restrizioni introdotte dal DPCM.
“Il provvedimento, di fatto, mette in stato di lockdown la somministrazione. Chiudere alle 18, significa rendere impossibile o quasi il proseguimento dell’attività. Bisogna intervenire subito o le imprese non resisteranno”, commenta Giancarlo Banchieri, Presidente di Fiepet Confesercenti.
“Il Governo deve agire: servono ristori adeguati, soluzioni per gli affitti e per il credito, meno burocrazia. E, soprattutto, è necessario che i sostegni del DL Ristori arrivino fin da subito. Non c’è più tempo da perdere: bar, ristoranti e pub sono già ai limiti dopo un anno disastroso, lo stop decretato dal DPCM rischia di far saltare migliaia di attività e di posti di lavoro”.
I nuovi cartelli obbligatori rif. DPCM 18.10.2020
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Coronavirus: nuovo Dpcm, ecco le misure in vigore fino al 13/11/20
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Il Premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza hanno firmato un nuovo Dpcm contenente le misure per il contenimento dell’emergenza coronavirus, ad integrazione del Dpcm del 13 ottobre 2020.
Ecco quanto prevede il documento:
RISTORANTI E BAR – “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti ”nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade”.
SALE GIOCHI E BINGO – “Le sale giochi, sale scommesse e Bingo saranno aperte “dalle ore 8,00 alle ore 21,00”.
PIAZZE E CENTRI URBANI – “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.
SAGRE E FIERE – “Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico” e “secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.
CONVEGNI E CONGRESSI – “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
SPORT – “Conferma dello stop agli sport di contattoa livello amatoriale e delle competizioni dilettantistiche. Restano intatte le disposizioni sul numero degli spettatori. Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito soltanto per quanto riguarda gli eventi e le competizioni riguardantigli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Per gli eventi e le competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi”.
SCUOLA – “Scuola in presenza, possibilità di forme flessibili di didattica e modulazione degli ingressi per le scuole superiori prevedendo un ingressi non prima delle 9. Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza. Modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale”.
UNIVERSITA‘ – “Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca”.
Commercio Ambulante, una boccata d'ossigeno per gli operatori veronesi
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«L’ufficializzazione dell’estensione dell’esonero della tassa o del canone di occupazione del suolo pubblico dal 30 Aprile al 15 Ottobre 2020 è senz’altro un passo avanti per dare una boccata d’ossigeno agli operatori veronesi del commercio su area pubblica nell’anno del Covid, anche se confidiamo in un’ulteriore estensione quantomeno sino al 31 Dicembre».
Così Paolo Bissoli, responsabile dell’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti ANVA-Confesercenti di Verona commenta l’innovazione introdotta dalla Legge 126/2020 in sede di conversione del Decreto Legge “Agosto” 104/2020.
«Ci rivolgiamo a tutti i Comuni veronesi facendo presente che l’esonero COSAP/TOSAP, ora esteso sino al 15 ottobre – e già in precedenza previsto per il periodo 1 Marzo / 30 Aprile dal Decreto “Rilancio” 34/2020 – non comporta solo il venir meno delle richieste nei confronti dei colleghi che non abbiano ancora pagato, ma altresì l’obbligo di rimborsare le somme eventualmente già versate dagli ambulanti» aggiunge Bissoli, «fermo restando il ristoro da parte dello Stato del mancato gettito».
«Come dichiarato dal Presidente nazionale ANVA-Confesercenti, Maurizio Innocenti» riprende Bissoli «la nostra Associazione chiede fortemente un’estensione dell’esonero quantomeno sino al 31 Dicembre, come già avvenuto per i pubblici esercizi di somministrazione, alla luce del protrarsi dei blocchi di mercati e fiere registrati sul territorio, al di là di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali».